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Non è possibile negare alle associazioni sindacali l’accesso agli atti relativi dei dati, in forma individuale, che attengono alla distribuzione delle risorse economiche oggetto di contrattazione integrativa. Non può essere ritenuta sufficiente la trasmissione dei dati in forma aggregata e parzialmente disaggregata per soddisfare l’attività di verifica sulla destinazione delle risorse. Sono queste le conclusioni cui giunge il Tar per il Friuli Venezia Giulia con la sentenza n. 42, pubblicata lo scorso 3 febbraio. 

Si tratta di una sentenza che vede protagonista un istituto scolastico, per altro in controtendenza con quanto affermato di recente dal Garante della privacy (nota protocollo n. 49472 del 28 dicembre 2020), ma i cui contenuti possono rappresentare utili spunti di riflessione ad ampio spettro per le pubbliche amministrazioni.

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