23/02/2021 – Conformità europea e costituzionale dell’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016, in relazione al quantum dell’obbligazione tributaria rimasta inadempiuta

Contratti della Pubblica amministrazione – Esclusione dalla gara – Irregolarità fiscali – Valutazione – Esclusione

      In sede di gara pubblica, l’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016 non consente alcuna valutazione in ordine alle irregolarità fiscali riscontrate e all’incidenza sulla affidabilità dell’operatore economico; il legislatore, fissando precisi parametri normativi, ha prevalutato le condizioni di regolarità e predeterminato le conseguenze dell’eventuale irregolarità sulla partecipazione (1) 

(1) Ha chiarito il Tar che l’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016, ratione temporis vigente, prevede infatti l’esclusione dell’operatore economico che ha commesso “violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse … secondo la legislazione italiana …”, aggiungendo che “costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione” e che “il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande”. 

L’art. 8, l. n. 212 del 2000 ammette che l’obbligazione tributaria possa essere estinta per compensazione ma tale principio risulta concretamente declinato, nell’ambito della disciplina tributaria, in meccanismi diversi da quello previsto dal codice civile, basato sulla mera coesistenza di obbligazioni certe, liquide ed esigibili, in ragione della indisponibilità che caratterizza l’obbligazione tributaria, la cui gestione è specificamente disciplinata dalla legge anche con riferimento alla fase dell’adempimento.

Il credito risultante dalla dichiarazione può essere infatti portato in compensazione del debito relativo al medesimo o ad altri tributi ovvero utilizzato per il pagamento anche di somme iscritte a ruolo (cfr. art. 31, d.l. n. 78 del 2010 e le ulteriori norme ivi richiamate) ma secondo le modalità previste e non sulla base della semplice coesistenza del credito e del debito.

Occorre inoltre considerare che la previsione di cui all’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016 vincola la Stazione appaltante, imponendo l’esclusione del concorrente nei cui confronti l’Amministrazione finanziaria abbia riscontrato violazioni gravi e definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, come risultanti dalle attestazioni da questa rilasciate. La disposizione, come formulata, non consente alcuna valutazione in ordine alle irregolarità riscontrate e all’incidenza sulla affidabilità dell’operatore economico. Il legislatore, fissando precisi parametri normativi, ha prevalutato le condizioni di regolarità o irregolarità della posizione fiscale e predeterminato le conseguenze dell’eventuale irregolarità sulla partecipazione.

Inoltre, non è possibile disapplicare l’art. 80, comma 4, , d.lgs. n. 50 del 2016 né sollevare questione pregiudiziale di compatibilità della citata disposizione con i principi e le norme del diritto europeo, in quanto la stessa non risulta in contrato con i principi di proporzionalità e di adeguatezza nonché con l’art. 57 della direttiva 2014/24/UE

​​​​L’art. 57, par. 2, della direttiva 2014/24/UE introduce un motivo obbligatorio di esclusione che non consente una valutazione caso per caso della posizione del concorrente in relazione al quantum dell’obbligazione tributaria rimasta inadempiuta e alle ulteriori circostanze che hanno accompagnato l’inadempimento. L’art. 57, par. 3, della direttiva 2014/24/UE consente invece agli Stati membri di introdurre una deroga all’esclusione per i concorrenti che risultano obbligati verso il Fisco solo per piccoli importi, lasciando al legislatore nazionale anche la facoltà di quantificarli.

​​​​​​​In presenza di irregolarità fiscali, l’art. 57, par. 3, direttiva 2014/24/UE consente di derogare all’obbligo di esclusione qualora la sanzione espulsiva sia “chiaramente sproporzionata” (non semplicemente sproporzionata), “in particolare qualora non siano stati pagati solo piccoli importi di imposte” ovvero in caso di irregolarità di importo ridotto (in assoluto e non in relazione alle caratteristiche della procedura o del concorrente), predeterminato in maniera oggettiva e certa. 

Tar Salerno, sez. I, 16 febbraio 2021, n. 441 – Pres. Pasanisi, Est. Esposito

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