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Tar Lazio, I-Quater, 17 febbraio 2021, n. 1958

Difetto di qualificazione pari allo 0,0017% dovuta ad un errore materiale in fase di predisposizione dell’offerta? Esclusione!

Nell’ambito di una gara lavori, la Stazione appaltante rilevava che una mandante era qualificata ad eseguire lavori sino all’importo di euro 1.500.000 (cat. III-bis) e, invece, si era impegnata ad eseguire una quota di lavori dell’11,14% sul totale, corrispondente ad euro 1.500.218,86, e che la stessa non poteva beneficiare dell’incremento del quinto ai sensi dell’art. 61, comma 2, del DPR n. 207 del 2010. Pertanto, escludeva il RTI dalla procedura di gara per difetto di qualificazione.

Secondo la ricorrente la stazione appaltante non si sarebbe resa conto che il RTI ricorrente intendeva indicare, nell’istanza di partecipazione e nell’allegata dichiarazione di impegno, una percentuale di esecuzione della mandante CLT Trasporti Srl corrispondente all’importo per cui la stessa è qualificata. Tuttavia, avendo utilizzato il programma excel per la suddivisione delle quote tra le imprese componenti il raggruppamento, che arrotonda le cifre decimali, nel caso di specie in eccesso, si sarebbe creata la denunciata incongruenza tra quota di partecipazione ai lavori e qualificazione, che avrebbe indotto in errore la Stazione appaltante. Questa però avrebbe dovuto attivare la procedura di soccorso istruttorio, in quanto non si ha un difetto di qualificazione di una delle imprese, ma si è avuta un’operazione matematica di arrotondamento di cifre decimali (da 11, 13837% a 11,4%).

Tar Lazio, I-Quater, 17 febbraio 2021, n. 1958 respinge il ricorso, in quanto ha ritenuto “violato il principio sancito dalla sentenza n. 6 del 2019 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui, in forza dell’art. 92, comma 2, del DPR n. 207 del 2010, “la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori, cui si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo in sede di presentazione dell’offerta, è causa di esclusione dell’intero raggruppamento, anche se lo scostamento sia minimo ed anche nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme (ovvero un’altra delle imprese del medesimo) sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all’esecuzione dell’intera quota di lavori”.

La Stazione appaltante, quindi, ha fatto corretta applicazione di questo principio di diritto: essendosi il RTI ricorrente impegnato a far eseguire a CLT Trasporti Srl una quota di lavori (11,14%) superiore a quella per cui era qualificata (11,13837%), esso andava escluso, indipendentemente dal possesso del requisito di qualificazione in capo al RTI complessivamente considerato e, soprattutto, indipendentemente dall’entità dello scostamento. Né era attivabile il soccorso istruttorio, appunto per l’accertata carenza del requisito di qualificazione, prescritto dalla legge e dal disciplinare espressamente a pena di esclusione.

Peraltro, non è convincente la ricostruzione di parte ricorrente, secondo cui essa intendeva indicare, nell’istanza di partecipazione e nell’allegata dichiarazione di impegno, una percentuale di esecuzione dei lavori, da parte della mandante CLT Trasporti Srl, corrispondente all’importo per cui la stessa era qualificata, ma, avendo utilizzato il programma excel per la suddivisione delle quote tra le imprese componenti il raggruppamento, che arrotonda le cifre decimali, nel caso di specie in eccesso, si sarebbe creata la denunciata incongruenza tra quota di partecipazione ai lavori e qualificazione, che avrebbe indotto in errore la Stazione appaltante. Insomma, non si avrebbe un difetto di qualificazione di una delle imprese, ma un’operazione matematica di arrotondamento di cifre decimali (da 11, 13837% a 11,4%) e, quindi, il soccorso istruttorio sarebbe servito, non già a dimostrare il possesso del requisito di partecipazione in capo alla mandante, bensì a correggere la quota di lavori a cui la stessa si era impegnata (l’11,13837% e non l’11,14%).

In primo luogo, l’utilizzo del programma excel non era imposto dagli atti di gara: la ricorrente quindi avrebbe dovuto impiegare, eventualmente, un diverso “strumento di misurazione elettronica”, che non avrebbe commesso l’errore di arrotondamento lamentato.

In secondo luogo, non risponde al vero che qualsiasi dispositivo, anche una semplice calcolatrice, arrotonda le cifre decimali in eccesso o in diminuzione”.

Complimenti allo studio AOR avvocati!

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