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Il testo del quesito:

Il Comune ha sottoscritto una Convenzione con Rete Ferroviaria Italiana, per la realizzazione di un sottopasso. L’Iva è al 10%, posto che si tratta di opere di urbanizzazione primaria?”.

La risposta dei ns. esperti:

Posto che si parla della realizzazione ex novo di un sottopasso, per applicare l’aliquota Iva del 10% occorre verificare se tale opera possa essere ricompresa tra quelle di urbanizzazione primaria e quindi possa essere richiamato il n. 127-quinquies), Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/72, il cui elenco è tassativo.

Tra queste sono ricomprese le “strade residenziali”, a cui potrebbe essere ricondotto il caso di specie.

Tra i vari Documenti di prassi sull’argomento, citiamo la Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 202/E del 2008, che definisce tali strade come “quelle realizzate in funzione di un Centro abitato, costruito o costruendo. Con Risoluzione n. 139/1994, è stato precisato che nell’espressione ‘strada realizzata in funzione di un Centro abitato’ non possono essere ricondotte né le strade statali o provinciali di grande comunicazione, né quelle interpoderali, ma solo le strade che attraversano e sono al servizio dei Centri abitati, la cui concreta individuazione rientra nella competenza dei Comuni, che, con gli strumenti urbanistici generali, ovvero con i piani particolareggiati, stabiliscono l’ubicazione degli insediamenti residenziali”.

Se il suddetto presupposto è verificato anche nel caso in esame, riteniamo applicabile l’aliquota agevolata.

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