16/02/2021 – Le mille responsabilità erariali a carico della PA. Ecco perchè è impossibile l’approccio “manageriale”

Rassegna delle principali responsabilità “speciali”

 

 

Sono sempre molte e molto produttive le anime belle che pensano di poter applicare alle funzioni dirigenziali della PA le regole del management.

Costoro, immaginano che la pubblica amministrazione non solo possa essere retta sulla base di modelli che si ispirino a quelle della gestione delle aziende, ma che ciò sia doveroso.

Si parla, così, della necessità di una dirigenza “coraggiosa”, intenta al raggiungimento del “risultato”, a discapito della mera “regolarità formale”. Si aggiunge che si gestisce col “fare squadra”, dando rilevanza estrema all’ “ascolto”, con un atteggiamento volto a “gettare il cuore oltre l’ostacolo”, perché il compito è trovare sempre soluzioni ai risultati.

Potremmo continuare, ma ci fermiamo qui. Queste anime belle non hanno evidentemente mai svolto alcuna attività gestionale in una pubblica amministrazione e, soprattutto, ignorano che nell’ordinamento italiano vige il principio di legalità. Che piaccia o non piaccia, questo principio è totalmente incompatibile con i principi del management aziendale.

 

La subordinazione dell’agire amministrativo alla legge è propria delle democrazie liberali ed avrebbe come scopo quello proprio di limitare, rendere trasparente e controllare l’operato dell’apparato, per evitare il più che sia possibile abusi nell’esercizio dei loro poteri. E’ qui che si condensa la fondamentale importanza dell’articolo 97, comma 2, della Costituzione: “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”.

Inoltre, l’agire amministrativo è gravato da una pervasiva serie di responsabilità. Quella disciplinare, quella dirigenziale (connessa alla valutazione dei risultati colti dai vertici), quella penale (ovviamente), quella civile e quella amministrativo/contabile.

Quest’ultima è assente nel sistema privato. Ed è un proprium dell’agire amministrativo che lo distingue in maniera radicale, senza alcuna possibilità di paragone e meno che mai di integrazione con la gestione aziendale.

La responsabilità amministrativo/contabile è particolarmente incombente, onnipresente in ogni singoli e minimo elemento operativo e gestionale.

Essa, infatti, è una responsabilità connessa al principio fondamentale secondo il quale l’azione amministrativa non deve cagionare diminuzioni finanziarie, patrimoniali ed economiche alle amministrazioni.

Si tratta, quindi, di una responsabilità connessa all’obbligo di non ledere il patrimonio pubblico e di natura generalmente atipica: ogni azione e sua conseguenza possono essere oggetto, quindi, di azione da parte della Procura della Corte dei conti.

 

Per capire quanto estesa sia questa peculiare forma di responsabilità, che finisce per condizionare in maniera formidabile l’azione amministrativa, basta guardare a quanto, negli ultimi anni, il legislatore abbia insistito sulla tipizzazione di forme di responsabilità erariale, finendo per aumentare a dismisura la responsabilità non semplicemente risarcitoria, a vantaggio di quella propriamente e unicamente “afflittiva”.

Si sono create, quindi, decine e decine di ipotesi amplissime di responsabilità erariale tipica, con un fine per lo più puramente sanzionatorio, non tanto rimesso al ripristino del danno all’erario, quanto soprattutto all’afflizione economica per un mero comportamento, non considerato rispondente ai fini pubblici.

 

Alla luce di queste evidenze, parlare di cultura del risultato che debba prevalere su quella dell’adempimento, o del dirigente che deve dare ali all’immaginazione ed all’autonomia, sembra al limite dell’infantile.

Se si vuole davvero ottenere una gestione simile a quella aziendale, occorre radicalmente riformare non tanto e non solo l’assetto interno delle PA, ma soprattutto l’apparato normativo, rigorosamente ancorato ai principi desunti dall’articolo 97, comma 2, della Costituzione. Dunque, prima ancora, bisognerebbe modificare questo.

Oppure, provare a limitare la pervasività di queste responsabilità, estirpando dall’ordinamento le singole norme di dettaglio operativo, che comprimono ed asfissiano la gestione, rendendo impossibile l’agire per risultati, invece che per adempimenti. Trasformando anche la Corte dei conti in un valutatore dei risultati e non in un produttore di condanne afflittive, che non hanno alcuna utilità per l’efficienza dell’azione amministrativa.

 

1.      Incarichi – Ai sensi dell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs 165/2001 “È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell’articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni”.

 

2.      Articolo 7, comma 6 del d.lgs 165/2001 “Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria […].

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell’art. 1, comma 9, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall’art. 36, comma 3, del presente decreto”.

3.      Art. 3, comma 54 della L. n. 244/2007: impone alle amministrazioni locali di “pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto”.

Il successivo comma 56 stabilisce che “Con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell’art. 89 del citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all’amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L’affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale”.

 

4.      Art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010 dispone: “Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall’anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’art. 1 della L. 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell’anno 2009. L’affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale”.

5.      Missioni – Il successivo comma 12 del medesimo art. 6 ancora una volta riconnette responsabilità disciplinare ed erariale al divieto di “effettuare spese per missioni, anche all’estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009”. 

Stessa tipologia di responsabilità sia disciplinare, sia erariale, deriva dalla violazione del divieto posto dal successivo comma 13, sempre del medesimo art. 6, per effetto del quale “A decorrere dall’anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma  3 dell’art. 1 della L. 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività di formazione  deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l’attività di formazione tramite la Scuola superiore della Pubblica Amministrazione ovvero tramite i propri organismi di  formazioneGli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale[1].

 

6.      Assunzioni a tempo determinato. Articolo 36, comma 5, d.lgs 165/2001: “In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l’obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente art. sono responsabili anche ai sensi dell’art. 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell’operato del dirigente ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286”.

7.      Eccedenze di personale – Un altra specifica responsabilità amministrativa è quella scaturente dall’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale “Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente art. […]” tanto che “La mancata individuazione da parte del dirigente responsabile delle eccedenze delle unità di personale, ai sensi del comma 1, è valutabile ai fini della responsabilità per danno erariale”.

8.      Vincoli normativi e dei Ccnl: articolo 40, comma 3-quinquies, del d.lgs 165/2001(la responsabilità si ricava implicitamente): “…Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell’economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell’ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli….”.

 

9.      Assegnazione di mansioni di qualifica superiore – Ai sensi dell’art. 52, comma 5del D.Lgs. n. 165/2001 il dirigente che abbia adibito un dipendente a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore al di fuori dei casi consentiti dal comma 2 del medesimo art. comma 52 risponde, anche in questo caso, amministrativamente. Infatti, il comma 5 commina la nullità dell’assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori, ma, contestualmente al lavoratore è corrisposta in ogni caso la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Anche in questa circostanza, l’amministrazione affronta una maggiore spesa senza titolo, sicchè il dirigente che ha disposto l’assegnazione alle mansioni superiori risponde personalmente, se ha agito con dolo o colpa grave.

10.  Codice di comportamento, articolo 54, comma 3 d.lgs 165/2001: “La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all’attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilitàcivile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 55-quater, comma 1”.

11.  Codice di comportamento, articolo 16 dPR 62/2013: “La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d’ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all’esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni”.

12.  Art. 55-quater, comma 3-quater, d.lgs 165/2001: licenziamento disciplinare per i “fubetti del cartellino: “Nei casi di cui al comma 3-bis, la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti avvengono entro quindici giorni dall’avvio del procedimento disciplinare. La Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per danno d’immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento. L’azione di responsabilità è esercitata, con le modalità e nei termini di cui all’articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, entro i centoventi giorni successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga. L’ammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l’eventuale condanna non può essere inferiore a sei mensilità dell’ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia”.

13.  Pubblicità e trasparenza, articolo 46, comma 1, d.lgs 33/2013: “L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immaginedell’amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili” (il danno all’immagine è ipotesi tipica di responsabilità erariale).

14.  Codice dell’amministrazione digitale – Un’altra specifica responsabilità, tipicamente dirigenziale, è stabilita dall’art. 12, comma 1-ter del D.Lgs. n. 82/2005: “I dirigenti rispondono dell’osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente Codice ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti. L’attuazione delle disposizioni del presente Codice è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti”.

15.  Articolo 47, commi 1 e 1bis: “1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l’utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Il documento può essere, altresì, reso disponibile previa comunicazione delle modalità di accesso telematico allo stesso.

1-bis. L’inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l’eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare”.

16.  Acquisti dalla Consip o centrali di committenza. L’articolo 1 del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012 ha inteso in varia misura rafforzare l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di acquisire forniture e servizi dalla Consip o da centrali di committenza analoghe.

L’articolo 1, comma 1, sanziona questo obbligo prevedendo che “i contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”.

17.  Responsabilità disciplinare, amministrativa ed erariale discendono anche dalla violazione delle previsioni del comma 7 di detto articolo 1, che nella sostanza obbliga ad utilizzare le convenzioni Consip per alcune categorie merceologiche (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile), a meno che non si provveda mediante gare autonome e fuori dal sistema Consip, sulla base dei requisiti di prezzo e tecnici ricavati dalle convenzioni, per migliorarli.

18.  Riduzione spese per vetture di servizio. L’articolo 5, comma 4, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, considera “valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti” la violazione del divieto di “effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2011 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi” (limite derogabile, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere).

19.  Ferie e permessi sostitutivi. Analoghe responsabilità disciplinari ed amministrative sono poste dall’articolo 5, comma 8, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, nel caso in cui si violi l’obbligo di far fruire ai dipendenti ferie, i riposi ed i permessi spettanti, in modo da rispettare la prescrizione che la mancata fruizione non dia luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.

20.  Assicurazioni per i dipendenti: articolo 3, comma 59, legge 244/2007: è nullo il contratto di assicurazione stipulato da amministrazioni o enti pubblici che copra la responsabilità amministrativo contabile e che in caso di violazione è prevista la sanzione, per l’amministratore , e per il beneficiario della copertura assicurativa, a titolo di danno erariale di una somma pari a 10 volte l’ammontare dei premi stabiliti nel contratto.

21.  D.l. 112/2008, convertito in legge 133/2008, articolo 20, commi 12 e 13: “12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’Istituto nazionale della previdenza sociale mette a disposizione dei Comuni modalita’ telematiche di trasmissione per le comunicazioni relative ((alle cancellazioni dall’anagrafe della popolazione residente per irreperibilita’,))ai decessi e alle variazioni di stato civile da effettuarsi obbligatoriamente entro due giorni dalla data dell’evento. 13. In caso di ritardo nella trasmissione di cui al comma 12 il responsabile del procedimento, ove ne derivi pregiudizio, risponde a titolo di danno erariale”.

22.  D.l. 112/2008, convertito in legge 133/2008, articolo 60, comma 15: “Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall’esercizio finanziario 2009, le amministrazioni dello Stato, escluso il comparto della sicurezza e del soccorso, possono assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unita’ previsionale di base, con esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonche’ per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, annualita’ relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui. La violazione del divieto di cui al presente comma rileva agli effetti della responsabilita’ contabile”.

23.  Art 21, comma 11, 150/2015: “La mancata adozione dei provvedimenti di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del funzionario responsabile, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 20 del 1994”.

24.  Art 7, comma 13, d.l. 4/2019, legge 26/2019: “La mancata comunicazione dell’accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del soggetto responsabile, ai sensi dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20”.

25.  Art. 32, comma 8, d.lgs 50/2016: “Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, purché comunque giustificata dall’interesse alla sollecita esecuzione del contratto. La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all’interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto…”.

26.  Art. 1, comma 1, d.l. 76/2020, conv. in legge 120/2020: “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto”.

27.  Art. 2, comma 1, d.l. 76/2020, conv. in legge 120/2020: “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell’esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto”.

28.  Class action, art. 5, comma 2, d.lgs 198/2009: “La sentenza di accoglimento del ricorso di cui al comma 1 è comunicata alla Commissione e all’Organismo di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché alla procura regionale della Corte dei conti per i casi in cui emergono profili di responsabilità erariale”.

 

 

 


[1] Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla

L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con  l’art.  57,  comma  2,

lettera b)) che “A  decorrere  dall’anno  2020,  alle  regioni,  alle

Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai  loro

organismi ed enti strumentali, come definiti dall’articolo  1,  comma

2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  nonche’  ai  loro

enti  strumentali  in  forma  societaria  cessano  di  applicarsi  le

seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della

spesa e di obblighi formativi: 

  […] 

  b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31  maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio

2010, n. 122″

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