11/02/2021 – Il TAR Bologna si esprime sulla verifica delle specifiche tecniche nell’ appalto di fornitura standardizzata

Pur nell’ambito della diversa funzione svolta tra gli atti- fonti della gara, esiste tra gli stessi una gerarchia differenziata, con prevalenza del contenuto del bando di gara (o della lettera d’invito), mentre le disposizioni del capitolato speciale possono soltanto integrare, ma non modificare le prime.

In sede di gare per l’affidamento di un appalto di fornitura standardizzata di cui all’art. 95, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016, a differenza della verifica delle condizioni di capacità e di idoneità soggettiva dei concorrenti da effettuarsi prima del contratto, la verifica delle specifiche tecniche va svolta in sede esecutiva, con la produzione e/o l’acquisizione dei beni dopo la stipula del contratto.

Ha chiarito il Tar che ai sensi dell’art. 32, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016 l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti, da intendersi come requisiti generali o morali (art. 80, d.lgs. n. 50 del 2016) o speciali (art. 83, d.lgs. n. 50 del 2016) posseduti dal concorrente.

E’ noto che i requisiti di partecipazione fanno esclusivo riferimento a condizioni di capacità e idoneità degli offerenti mentre i criteri di valutazione a elementi specifici dell’offerta (e non degli offerenti) in relazione al progetto da realizzare (Cons. Stato, sez. III, 11 marzo 2019, n. 1635).

Ciò premesso, nessuna norma del vigente d.lgs. n. 50 del 2016 prevede invece una fase di verifica sulle specifiche tecniche ovvero su campioni rappresentativi del prodotto offerto, si che tale verifica può e deve svolgersi di norma – salvo diversa previsione nella lex specialis – in sede esecutiva.

TAR Bologna, Sez. I, sent. del 8 febbraio 2021, n. 88.

 

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto