10/2/2021 – Conseguenze dell’omessa presentazione in gara della dichiarazione sostitutiva in ordine all’assenza dei reati ostativi. Pronuncia del TAR Palermo.

1) secondo consolidata giurisprudenza amministrativa “l’omessa presentazione in gara della dichiarazione sostitutiva in ordine all’assenza dei reati ostativi di cui all’articolo 38, comma 2, lettera c), del d.lg. n. 163/2006 [oggi art. 80 d.lgs. n. 50/2016], lungi dal rappresentare una “falsa dichiarazione” (di per sé idonea a giustificare l’esclusione del concorrente dalla gara), si configura come “mancanza di una dichiarazione sostitutiva”, in quanto tale certamente ammissibile al soccorso istruttorio; pertanto la richiamata omissione non è riconducibile alla nozione di “incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, [di] difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali” di cui al successivo articolo 46, comma 1-bis (ipotesi in cui la lacuna imputabile al concorrente non ammette il ricorso al “soccorso istruttorio” e comporta ex se l’esclusione dalla gara)” (così C. di S., sez. V, 21/08/2017, n. 4048; in termini TAR Campania-Napoli, Sezione Ottava, 26 ottobre 2018 numero 6324);

2) l’omessa indicazione del luogo e della data di nascita di uno dei soggetti di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016 nella dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell’impresa concorrente mediante il modello di DGUE non costituisce causa di esclusione dalla gara, dovendosi ritenere sufficiente, a norma della lex specialis, l’indicazione del solo nominativo, come espressamente richiesto dal ricordato punto 4.2.2., Parte III, lett. A, comma 1, della lettera di invito.

TAR Palermo, Sez. III, sent. del 05 febbraio 2021, n. 457

 

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