10/2/2021 – Convocazione Consiglio Comunale: obbligo di leale cooperazione tra Presidente del Consiglio e consiglieri ma non dovere di concertazione nell’individuazione delle date

Massima: In linea di principio, il presidente del consiglio comunale, nell’individuare le date di convocazione dell’Assemblea, deve sforzarsi, secondo ragionevolezza, di tenere conto della disponibilità di massima dei componenti del consiglio, potendosi individuare nella fattispecie un reciproco obbligo di leale cooperazione tra il primo e questi ultimi, rivolto a consentire di contemperare– secondo buona fede – impegni personali e professionali con i doveri di esercizio del mandato. In ogni caso, secondo i giudici, tale obbligo non può essere spinto sino a configurare un dovere di concertazione delle date di convocazione del consiglio, posto che tale adempimento rimane nella responsabilità del presidente stesso e che i doveri del mandato elettorale richiedono da parte dei consiglieri, a loro volta, un diligente adempimento. Anzi, configurare un obbligo del presidente di attenersi a date preindicate da parte della maggioranza dei consiglieri comporterebbe di fatto uno svuotamento delle relative prerogative, in quanto si risolverebbe nell’assoggettare l’esercizio della convocazione alla medesima maggioranza.

Tar Lazio, sez. II bis, sentenza n. 13915 del 22 dicembre 2020

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