09/02/2021 – Centri di raccolta Rifiuti Comunali: le istruzioni del ministero dell’Ambiente

Il Ministero dell’Ambiente ha diramato una importante nota esplicativa sul conferimento dei rifiuti di origine domestica nei centri di raccolta comunali.


Le istruzioni si sono rese necessarie a seguito del nuovo regime di classificazione dei rifiuti urbani e speciali introdotto dal D. Lgs. n. 116/2020.

Il decreto legislativo del 3 settembre 2020, n.116, di recepimento delle direttiva (UE) 2018/851, nel definire il rifiuto urbano, ha di fatto trasposto nell’ordinamento giuridico nazionale quanto indicato all’articolo 1 della medesima direttiva con la finalità di:

rafforzare gli obiettivi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti, affinché riflettano più incisivamente l’ambizione dell’Unione di passare ad un’economia circolare”.

Ha inoltre precisato che la suddetta definizione è introdotta:

“al fine di definire l’ambito di applicazione degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio nonché le relative norme di calcolo”.

Centri di raccolta Rifiuti Comunali: le istruzioni del ministero dell’Ambiente

Irifiuti prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nelle attività “fai da te”, possono essere quindi gestiti alla stregua dei rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 184, comma 1, del d.lgs. 152/2006. E, pertanto, potranno continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali, in continuità con le disposizioni del Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 e s.m.i, recante “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”.

Resta ferma la disciplina dei rifiuti speciali prodotti da attività di impresa di costruzione e demolizione nei casi di intervento in ambito domestico di imprese artigianali, iscritte nella categoria 2-bis dell’Albo Gestori Ambientali (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

A questo link il testo completo della nota del Ministero.

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