09/02/2021 – Rateizzazione della sanzione in caso di sequestro di un veicolo

In cosa consiste la rateizzazione della sanzione amministrativa in caso di sequestro di un veicolo? Ecco alcuni chiarimenti.


L’art. 193 del Codice della Strada prevede che i veicoli a motore non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. I trasgressori sono soggetti ad una una sanzione amministrativa che consiste nel pagamento della somma riportata sul verbale di contestazione e ad una sanzione accessoria che prevede il sequestro del veicolo.

L’art. 193, comma 4 bis prevede  sempre la confisca amministrativa del veicolo, intestato al conducente e sprovvisto di copertura assicurativa, quando  sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. E’ prevista inoltre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per una anno nei confronti di chi ha falsificato o contraffatto i documenti assicurativi.

Rateizzazione della sanzione in caso di sequestro di un veicolo

La Prefettura può concedere il pagamento rateale unicamente nel caso di sanzione pecuniaria disposta con ordinanza-ingiunzione e non con verbale di contestazione.

La rateizzazione della sanzione, registrata sul verbale di contestazione, può essere richiesta alla Prefettura con domanda in carta semplice e deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione. La domanda deve essere accompagnata da una autocertificazione dello stato reddituale o economico.

La presentazione della domanda di rateizzazione implica la rinuncia di avvalersi della facoltà di ricorso al Prefeto o al Giudice di pace.

Se entro 60 giorni dalla data di contestazione della violazione non viene presentato ricorso e non viene effettuato il pagamento della sanzione amministrativa la Prefettura dispone la confisca del veicolo.

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