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Nella Delibera n. 25 del 13 gennaio 2021, viene chiesto all’Anac di esprimersi in ordine alla legittimità delle clausole della lex specialis inerenti alla richiesta di alcuni requisiti di partecipazione e all’attribuzione di punteggi a specifiche certificazioni ritenendole limitative della concorrenza e in violazione dei principi di favor partecipationis, ragionevolezza e proporzionalità. L’Autorità afferma che la Stazione appaltante, nel definire i requisiti tecnici e professionali dei concorrenti, vanta un margine di discrezionalità tale da consentirgli di fissare requisiti di partecipazione alla gara anche molto rigorosi e superiori a quelli previsti dalla legge purché non siano discriminanti e abnormi rispetto alle regole proprie del settore e parametrati all’oggetto complessivo del contratto di appalto.

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