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Sentenza del Consiglio di Stato n.573/2021

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8.4. – Occorre rilevare, anzitutto, che le norme sulla decadenza dalla carica di consigliere comunale non prevedono che, oltre alla giustificazione dell’assenza, il consigliere sia onerato della dimostrazione di un impedimento assoluto a presenziare alle sedute del Consiglio. Sulla scia dell’art. 43, comma 4, del TUEL (il quale, nel rinviare allo statuto comunale la disciplina dei casi di decadenza dal Consiglio, garantisce il diritto del consigliere «a far valere le cause giustificative»), sia l’art. 18, comma 3, dello Statuto del Comune di Quindici («I Consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale») che l’art. 22, comma 6, del regolamento per il funzionamento del Consiglio (secondo cui i consiglieri comunali «possono decadere dalla carica in caso di mancata partecipazione a tre sedute consecutive senza giustificato motivo»), si limitano, infatti, a richiamare l’onere del consigliere comunale di addurre e dimostrare la ragione dell’assenza. Il che è sufficiente a costituire il «giustificato motivo»anche quando la decisione di non partecipare alla riunione sia stata il frutto di una scelta del consigliere non dettata da situazioni di impossibilità.

8.5. – Né si può attribuire al Consiglio Comunale un potere di natura discrezionale, che troverebbe fondamento nel fatto che la norma non ricollega la decadenza per assenze ingiustificate a eventi tipizzati, per cui spetterebbe all’organo consiliare, cui è attribuito il potere di dichiarare la decadenza del consigliere, la «valutazione discrezionale delle giustificazioni prodotte dall’interessato in merito agli impedimenti dallo stesso addotti, in esito ad un procedimento finalizzato alla tutela del corretto funzionamento degli organi rappresentativi, suscettibile di essere compromesso dal comportamento di disinteresse per la carica manifestato da uno dei suoi componenti» (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, 22 marzo 2017, n. 3786). Un indirizzo che non può essere seguito né condiviso, per le ragioni ben espresse dalla Sezione in occasioni analoghe (cfr. Sez. V, 20 febbraio 2017, n. 743) in cui si è puntualmente sottolineato come le circostanze che giustificano l’esercizio del potere di decadenza vanno interpretate restrittivamente e con estremo rigore, data la limitazione che la decadenza comporta all’esercizio di un munus publicum e per la possibilità di un uso distorto del potere da parte del Consiglio Comunale, per ragioni di scontro politico (ferma restando, occorre aggiungere, la possibilità del Consiglio comunale di sindacare i casi in cui le ragioni addotte dal consigliere siano ictu oculi prive di qualsiasi spiegazione logica ovvero non siano supportate da alcuna documentazione o dimostrazione dei fatti affermati).

9. – L’appello, in conclusione, va respinto.

 

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