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Il Ministero dell’interno con proprio decreto del 21 ottobre2020 avente ad oggetto “Modalità e disciplina di dettaglio per l’applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l’ufficio di segretario comunale e provinciale” pubblicato il 30-11-2020 in G.U. Serie generale – n. 297, ha dato attuazione all’art. 16 ter del D.L. 162 /2019 convertito in legge n. 8/2020.

Pur avendo introdotto innovazioni nella disciplina del rapporto di lavoro dei Segretari comunali, non vi è stato alcun confronto sindacale sebbene i temi fossero di rilevante e strategico interesse per gli iscritti all’Albo.

Com’è noto l’ art. 2 del decreto in parola, rubricato “Classificazione delle convenzioni per l’ufficio di segreteria”, al comma 1 ha stabilito che la classificazione delle sedi si costituisce in base alla somma della popolazione di tutti gli enti aderenti alla convenzione, mentre il comma 2 ha disposto che la nomina del segretario è disposta dal sindaco del comune, o dal presidente della provincia, avente la più elevata classificazione tra gli enti in convenzione e, a parità di classificazione, da quello avente la maggiore popolazione, nonché che quest’ultimo assume il ruolo di ente capofila.

Fin qui si tratta di norme che riguardano la gestione amministrava del ruolo del Segretario nei Comuni convenzionate e una disciplina regolamentare che, apparentemente, non spiega effetti negativi sui diritti contrattualmente riconosciuti ai segretari.

Ma ….

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