02/02/2021 – Termini di pagamento

Nella Delibera n. 2 del 14 gennaio 2021 della Corte dei conti Liguria, la Sezione osserva che il rispetto delle tempistiche previste dalla legge per l’adempimento delle obbligazioni assunte dagli Enti rappresenta un elemento fondamentale nell’ottica di una sana e prudente gestione del bilancio. In questa prospettiva, funzionale al mantenimento degli equilibri programmati, il Legislatore ha inserito la disciplina di cui all’art.183, comma 8, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), in base alla quale i Funzionari responsabili dei singoli settori dell’Amministrazione devono, prima di adottare provvedimenti che ammettono impegni di spesa, verificarne la coerenza con l’obbligatorio prospetto allegato al bilancio, accertando preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica. Peraltro, la Sezione sottolinea che, ai sensi dell’art. 3 del Dlgs. n. 231/2002, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull’importo dovuto, ai sensi dei successivi artt. 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Infine, la Sezione precisa che, a partire dal corrente esercizio, incombono accantonamenti obbligatori sugli Enti che non riducono in maniera congrua il debito residuo. L’art. 1, comma 859 e seguenti, della Legge n. 145/2018 (come modificati dall’art. 1, commi 854 e 855, della Legge n. 160/2019) ha introdotto, a partire dal 28 febbraio 2021, misure più severe a garanzia dell’effettività dei pagamenti, nel rispetto della tempistica fissata a livello europeo, prevedendo “la creazione di uno specifico ‘Fondo di garanzia dei debiti commerciali’, quale nuovo accantonamento atto a limitare la capacità di spesa degli Enti Locali non in regola con i pagamenti, con lo scopo di assicurare che la capacità di spesa non ecceda l’effettiva disponibilità di cassa, su cui non sarà possibile disporre impegni e pagamenti”. 

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