01/02/2021 – Qualità di “detentore” di rifiuti

Rifiuti – Smaltimento – Detentore – Art. 183, comma 1, lett h), d.lgs. n. 152 del 2006 – Proprietario del suolo – Per mera riacquisizione della disponibilità dell’area – Esclusione.  

​​​​​​​La qualità di “detentore” di rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett h), d.lgs. n. 152 del 2006 non può essere ravvisata de iure in capo al proprietario in seguito alla mera riacquisizione della disponibilità dell’area avvenuta a seguito del dissequestro penale, in mancanza di una personale responsabilità attiva od omissiva in occasione dell’attività di deposito o abbandono di rifiuti da parte del conduttore; diversamente opinando si finirebbe per ammettere nuovamente una responsabilità oggettiva da posizione del proprietario dell’area che è invece come visto espressamente vietata dall’art. 192, comma 3, del Codice ambiente ed invero da tempo esclusa dalla stessa giurisprudenza comunitaria (1). 

(1) Corte giust. comm. ue 4 marzo 2015, causa C- 534/13 

Ha ricordato la Sezione che la condanna del proprietario del suolo agli adempimenti di cui all’art. 192, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per abbandono di rifiuti necessita di un serio accertamento della relativa responsabilità da effettuarsi in contraddittorio, ancorché fondato su presunzioni e nei limiti della esigibilità qualora la condotta sia imputata a colpa, pena la configurazione di una responsabilità da posizione in chiaro contrasto con l’indicazione legislativa; la responsabilità solidale del proprietario può essere imputabile a colpa omissiva, consistente nell’omissione delle cautele e degli accorgimenti che l’ordinaria diligenza suggerisce ai fini di un’efficace custodia e protezione dell’area, e segnatamente per impedire che su di essa possano essere depositati rifiuti Ha aggiunto che la condotta violativa di cui all’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 su cui si innesta la responsabilità del proprietario, deve essere quella principale e attiva (abbandono o deposito incontrollato degli specifici rifiuti), non un’ulteriore condotta, cronologicamente successiva, e del tutto slegata, in termini di volontarietà o colpa, rispetto a quella precedente, venendo in definitiva a mancare lo stesso nesso di causalità non solo in senso penalistico con l’illecito ambientale commesso dal conduttore.

Tar Bologna, sez. I, 25 gennaio 2021, n. 45 – Pres. Migliozzi, Est. Amovilli

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