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In relazione alla retribuzione mensile aggiuntiva per sedi di segreteria convenzionate (di seguito anche R.M.A.) le OO.SS. (CGIL-CISL-UIL-UNSCP) hanno in passato rilevato e contestato il verificarsi di errori, equivoci o discordanze in ordine alla sua corretta applicazione.

Recentemente sono intervenuti nuovi orientamenti applicativi dell’Aran che hanno riepilogato, in modo condivisibile ed esauriente, sia la natura della voce retributiva sia la sua corretta modalità di calcolo. Risulta pertanto positivamente chiarito ogni dubbio in ordine al computo, ai fini del suo calcolo, della retribuzione di posizione comprensiva sia della maggiorazione che del galleggiamento.

In particolare, con l’orientamento AFL4 (“Come si calcola la retribuzione mensile aggiuntiva di cui all’art. 45 del CCNL 16.05.2001?”) l’Aran ha chiarito e confermato che:

– la retribuzione mensile aggiuntiva “rappresenta una autonoma voce retributiva – alla quale deve essere riconosciuta natura di trattamento fondamentale – unica, unitaria e distinta dalle singole voci che ne costituiscono la base di calcolo”;

o essa, cioè, non determina alcun “aumento” delle voci su cui si computa ma piuttosto costituisce una ulteriore, autonoma e separata voce di trattamento economico, denominata appunto retribuzione mensile aggiunta;

– poiché “l’art. 45 comma 1, del CCNL 16.05.2001, nel determinare il complesso della retribuzione di cui tener conto (per quantificare la R.M.A.), si riferisce espressamente a quella in godimento”, le voci richiamate (ovvero stipendio tabellare e retribuzione di posizione) devono essere quelle effettive;

– pertanto, poiché la maggiorazione della retribuzione di posizione, ove attribuita, è parte integrante della retribuzione di posizione e non può essere considerata una voce distinta dalla retribuzione di posizione, “essa non può non essere computata ai fini della determinazione della base di calcolo della retribuzione aggiuntiva spettante al segretario titolare di segreteria convenzionata”;

– “analoga ricostruzione interpretativa sembra poter essere formulata relativamente alla rilevanza sulla retribuzione mensile aggiuntiva di cui all’art. 45 del CCNL 16.05.2001 dell’integrazione della retribuzione di posizione di cui all’art. 41, comma 5, del CCNL 16.05.2001, c.d. “galleggiamento”;

Pertanto, poiché anche il cd. galleggiamento, ove attribuito, è parte integrante della retribuzione di posizione, non può non essere computato ai fini della determinazione della base di calcolo della retribuzione aggiuntiva spettante al segretario titolare di segreteria convenzionata;

o ne consegue, ovviamente, che ai fini della determinazione del se spetti o meno il galleggiamento, come in tutte le sedi anche in quelle convenzionate si compara la sola retribuzione di posizione del Segretario, comprensiva della maggiorazione ove riconosciuta, con la retribuzione di posizione assegnata alla funzione dirigenziale più elevata, o in assenza di dirigenti alla posizione organizzativa più elevata; né potrebbe essere altrimenti, atteso che la R.M.A. è voce distinta dalla retribuzione di posizione (così come distinta dal tabellare) mentre il galleggiamento è finalizzato a comparare ed allineare il solo valore della retribuzione di posizione;

o per mero scrupolo di completezza, vale la pena di evidenziare che, come chiarito dal parere Aran AFL4 in commento, laddove nelle sedi convenzionate sia corrisposto il galleggiamento, esso è interamente computato nel totale della retribuzione in godimento su cui calcolare la RMA. E’, dunque, solo successivamente che dalla retribuzione dovuta per RMA, così dapprima calcolata e quantificata, andrà sottratto l’importo goduto a titolo di galleggiamento, fino a concorrenza € 3.008,00, per i segretari di fascia A e B e di € 1.964,00, per i segretari di fascia C.

Pertanto, ai fini della corretta determinazione della retribuzione dei Segretari titolari di sedi di segreteria convenzionata, la retribuzione mensile aggiuntiva va calcolata computando il 25% del totale delle seguenti voci:

– Stipendio tabellare mensile in godimento;

– Retribuzione di posizione mensile in godimento, comprensiva, ove applicati:

o Della maggiorazione della posizione1;

o Del galleggiamento;

– Retribuzione individuale di anzianità mensile in godimento, ove acquisita;

– Maturato economico annuo mensile in godimento, ove spettante.

Chiarito, quindi, ogni residuale dubbio sulle modalità di calcolo della retribuzione de quo, si invitano tanto gli uffici personale dei comuni e delle province quanto le società affidatarie del servizio di elaborazione delle paghe – qualora non avessero in precedenza applicato l’istituto per come riepilogato – a conformarsi alla corretta interpretazione della già citata disposizione contrattuale e dunque alla corretta determinazione del trattamento economico spettante al Segretario, nonché ad evidenziare nel cedolino paga la natura autonoma e separata della retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate rispetto alle singole voci retributive sulle quali la stessa è computata.

Nota con esempio di calcolo

 

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