30/04/2021 – Informativa Antimafia: legame parentale

Nella Sentenza n. 323 del 16 aprile 2021 della Cga Sicilia, i Giudici affermano che il legame parentale non rappresenta di per sé un indizio dell’infiltrazione mafiosa, specie laddove il parente deriva la propria presunta pericolosità dalla frequentazione di altri soggetti. Infatti, la pericolosità sociale non si trasferisce automaticamente da un parente all’altro ma occorre almeno ipotizzare che dal rapporto di parentela sia scaturita una cointeressenza in illeciti rapporti o compartecipazione in azioni sospette.

I Giudici osservano che ai sensi dell’art. 84 comma 4, del Dlgs. n. 159/2011, l’Informativa Antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle Società o Imprese.

L’art. 93, comma 4, dispone che il Prefetto valuta se dai dati raccolti possano desumersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, mentre l’art. 91 comma 6, che il Prefetto può altresì desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all’attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l’attività d’impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata. Nonché dall’accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall’art. 8-bis della Legge n. 689/1981.

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