27/04/2021 – Concorsi: illegittima la preselezione per titoli discriminatoria in base a elementi diversi dal merito dei candidati

Nella Sentenza n. 1727 dell’11 febbraio 2021 del Tar Lazio,i Giudici si esprimono sui sistemi di selezione dei concorsi pubblici. In particolare, il Tar giudicante ha affermato che le preselezioni per titoli, volte ad escludere dal concorso significative quote di candidati per rendere la procedura più celere e meglio gestibile dal punto di vista organizzativo, per non contrastare con il dettato costituzionale del favor partecipationis proprio dei concorsi pubblici, della valorizzazione del merito e, in verità, anche del buon andamento della Pubblica Amministrazione, devono tradursi sempre in meccanismi di valutazione improntati a criteri obiettivamente logici e ragionevoli, insuscettibili di condurre a risultati paradossali o comunque discriminatori. Inoltre, non possano essere fondati su elementi privi di qualsiasi reale collegamento con la preparazione dei candidati o con la loro capacità di sostenere le prove concorsuali, come è il criterio dell’epoca di conseguimento del titolo di studio (oggetto della controversia in esame). Nel caso di specie, infatti, il Bando della procedura concorsuale aveva previsto che “i candidati con titolo di studio più recente (avrebbero) … tendenzialmente conoscenze meno affievolite delle materie di studio richieste per i profili professionali ricercati”. Detto criterio, secondo i Giudici, è suscettibile di produrre effetti distorsivi sull’andamento della preselezione, non permettendo di verificare, né il tempestivo conseguimento da parte dei candidati del titolo di studio nei tempi di legge, né tantomeno di tener conto della eventuale continuazione, nelle more, da parte dei concorrenti, del percorso di studi attraverso il conseguimento della laurea o di altri titoli/esperienze valide ai fini della conservazione e dell’arricchimento del bagaglio formativo. Dunque, la modalità selettiva in questione porta a dichiarare l’illegittimità del Bando di concorso in esame, perché ha come effetto l’ingiusta preclusione, nei confronti di intere categorie di concorrenti, della partecipazione stessa alle prove concorsuali in base ad un elemento, come detto, del tutto “neutro” e privo di collegamento con loro preparazione professionale o con la capacità di sostenere il concorso come quello di non aver conseguito il titolo di studio richiesto nell’imminenza della procedura concorsuale, ma alcuni anni prima, pur avendo, ad esempio, lavorato, nelle more o essendosi eventualmente dedicati ad attività di aggiornamento o di approfondimento delle competenze comunque già acquisite e “certificate”. Dunque, tale discriminazione è illegittima perché risulta non necessaria e non appropriata.

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