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Con orientamento applicativo AFL11a, l’Aran richiama l’art.2 comma 3 del CCNL 17.12.2020, evidenziando che l’Ente cui compete il pagamento degli arretrati è il datore di lavoro corrispondente al periodo in cui nel tempo si è prestata l’attività lavorativa.

In relazione a quanto previsto dall’art. 2, comma 3, del CCNL 17.12.2020 ed agli arretrati dovuti in forza del nuovo CCNL, nel caso di un Segretario comunale che abbia prestato servizio in più Enti negli ultimi anni gli arretrati debbono essere corriposti dall’Ente presso il quale il Segretario presta attualmente servizio oppure se ciascuno dei Comuni dovrà corrisponderli pro-quota con riferimento al periodo di servizio prestato?

La disciplina contrattuale collettiva nazionale di cui al CCNL 17.12.2020 ha stabilito all’art. 2, comma 3, che “Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2”, con ciò indicando il termine massimo entro il quale deve avere corso l’applicazione degli istituti previsti dalla norma stessa.

La disciplina contrattuale di cui al citato art. 2, comma 3, risulta improntata al rispetto del principio di corrispettività delle prestazioni ed in linea con i principi contabili e deve pertanto essere interpretata nel senso che l’Ente cui compete il pagamento degli arretrati sia il datore di lavoro corrispondente al periodo in cui nel tempo si è prestata l’attività lavorativa.

A tal fine, si ritiene utile evidenziare che al punto 5.2 dell’allegato 4.2 “principio contabile della competenza finanziaria potenziata” al D.Lgs 118/2011, viene affermato che “… Nelle more della firma del contratto si auspica che l’ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In caso di mancata sottoscrizione del contratto, le somme non utilizzate concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione. Fa eccezione l’ipotesi di blocco legale dei rinnovi economici nazionali, senza possibilità di recupero, nel qual caso l’accantonamento non deve essere operato.”

Per quanto attiene alla eventuale individuazione di uno specifico Ente cui competa anticipare per conto degli altri il pagamento degli arretrati nel caso in cui, come in quello dedotto, il Segretario (od altro dirigente) abbia prestato servizio presso più Enti nel periodo successivo all’1.1.2016, il CCNL nulla ha disposto pertanto, nonostante ogni migliore considerazione, la scrivente Agenzia non può formulare un orientamento applicativo al riguardo.

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