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Anac, intervenendo a proposito del requisito dimensionale di un ente locale al fine di valutare la rilevanza delle inconferibilota ed incompatibilità di cui al Dlgs.39/2013 , segnala che dall’ottobre 2018 l’Istat ha avviato un nuovo sistema di contabilità demografica attraverso il Censimento permanente delle popolazione e delle abitazioni che consente, con cadenza annuale e non più decennale, di rilasciare informazioni continue e tempestive sulle principali caratteristiche socio- economiche della popolazione dimorante abitualmente in Italia.

Conseguentemente allorché occorra individuare il numero degli abitanti di un Comune non si dovrà più fare rifermento all’ultimo censimento decennale , ma al censimento permanente della popolazione effettuato dall’istat , e sulla base del quale è ora dichiarata la popolazione legale.

Deve quindi ritenersi superato l’orientamento  n. 83/2014 con il quale questa Autorità aveva ritenuto che “Ai fini dell’individuazione del numero degli abitanti di un Comune, rilevante per l’applicazione del d.lgs. n. 39/2013 in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, deve farsi riferimento all’ultimo censimento, sulla base del quale è dichiarata, fino al censimento successivo, la popolazione legale, ai sensi dell’art. 50, comma 5, del d.l. 78/2010, convertito in l. n. 122/2010”.

Qui la delibera 

 

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