22/04/2021 – Enti Territoriali e obbligo di “Pareggio di bilancio”

Nella Delibera n. 58 del 12 aprile 2021della Corte dei conti Lombardia, un Sindaco chiede di sapere se “è possibile per l’Ente Locale contrarre mutuo nell’anno 2021, essendo stato verificato ex ante dalla Ragioneria generale dello Stato il ‘Pareggio’ di cui all’art. 9 della Legge n. 243/2020 a livello di comparto per il biennio 2020/2021, preso atto che la Circolare specifica che l’Ente territoriale non deve rispettare il vincolo di cui all’art. 9 della Legge n. 243/2012 ma deve esclusivamente rispettare gli equilibri di cui al Dlgs. n. 118/2011, così come previsto dall’art. 1, comma 821, della Legge n.della legge n. 145 del 2018

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, ritiene che il quesito formulato dal comune vada risolto secondo il principio di diritto formulato dalle Sezioni riunite nella deliberazione n. 20/2019 secondo cui: “Alle disposizioni introdotte dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, tese a garantire, fra l’altro, che gli enti territoriali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo, strutturati secondo le regole valevoli in quella sede, si affiancano le norme aventi fonte nell’ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, tese a garantire il complessivo equilibrio, di tipo finanziario, di questi ultimi.

Gli enti territoriali hanno l’obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall’art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012).

I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall’ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d.lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall’art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all’accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento”

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