22/04/2021 – Contratti attivi: necessario il rispetto dei Principi generali del “Codice dei Contratti pubblici”

Nella Sentenza n. 727 del 22 marzo 2021 del Tar Salerno, i Giudici rilevano che l’art. 4 del Dlgs. n. 50/2016 assoggetta la conclusione dei contratti attivi, dai quali proviene un’entrata per l’Amministrazione, al rispetto di Principi e regole procedurali di natura pubblicistica che determinano, per quanto riguarda le controversie afferenti al procedimento di scelta del contraente, la giurisdizione del Giudice amministrativo. Il procedimento di scelta del contraente da parte di un Ente Pubblico, anche nei contratti attivi della Pubblica Amministrazione, ricade comunque nella giurisdizione generale di legittimità del Giudice amministrativo. Poi, ai sensi dell’art. 4 sopra citato, i contratti attivi della Pubblica Amministrazione sono esclusi dalla procedura di evidenza pubblica, ma sono tuttavia assoggettati ai “Principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica”.

Pertanto, la Pubblica Amministrazione che intenda affidare a terzi un proprio bene non può liberamente, come un qualsiasi contraente privato, individuare la propria controparte negoziale (attraverso le modalità ritenute più opportune), ma deve rispettare un nucleo minimo di regole di evidenza pubblica (in particolare, di pubblicità), a tutela dell’interesse pubblico al miglior utilizzo del bene, della concorrenza e del mercato.

I Giudici puntualizzano infine che, ai fini dell’inclusione di un bene nel patrimonio indisponibile, deve sussistere il doppio requisito, soggettivo e oggettivo, della manifestazione di volontà dell’Ente titolare del diritto reale pubblico e dell’effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio.

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