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Nella Sentenza n. 2426 del 22 marzo 2021 del Consiglio di Stato, i Giudici chiariscono che il rapporto di concessione di pubblico servizio si distingue dall’appalto di servizi proprio per l’assunzione, da parte del Concessionario, del rischio di domanda. Mentre l’appalto ha struttura bifasica tra appaltante ed appaltatore ed il compenso di quest’ultimo grava interamente sull’appaltante, nella concessione, connotata da una dimensione triadica, il Concessionario ha rapporti negoziali diretti con l’utenza finale, dalla cui richiesta di servizi trae la propria remunerazione.

Peraltro, i Giudici precisano che è insito nel meccanismo causale della concessione che la fluttuazione della domanda del servizio costituisca un rischio traslato in capo al Concessionario, anzi costituisca il rischio principale assunto dal Concessionario.

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