20/04/2021 – TAR CAMPANIA. Compete alla Giunta la dichiarazione del pubblico interesse di uno studio di fattibilità

TAR Campania 1976/2021

Il Tribunale amministrativo della Campania esamina un ricorso presentato da una società che ha presentato al Comune un progetto preliminare per l’effettuazione di lavori di riqualificazione e completamento di un centro sportivo, richiedendo, come previsto dall’abrogato articolo 1, comma 304 della legge 147/2013, la convocazione della Conferenza di servizi preliminare.

L’iter della richiesta, come si evince dalla lettura della sentenza, è particolarmente complesso e si caratterizza per diversi interventi sollecitatori da parte dei richiedenti, ma in particolare la questione oggetto della decisione riguarda l’intervento dell’Ufficio tecnico comunale che, una volta concluso l’iter e acquisito il parere della Conferenza di servizi, dopo l’approvazione da parte della Giunta comunale, richiede l’attivazione di una nuova conferenza di servizi e dichiara la insussistenza del “pubblico interesse”, requisito necessario ai fini dell’approvazione della proposta.

Al riguardo il tribunale adito, ribadendo quanto già noto, afferma che la valutazione sulla sussistenza del pubblico interesse è di competenza della Giunta Comunale.

E aggiunge che, seppure a seguito di una riconvocazione della conferenza di servizi, di per sé sempre possibile fino alla conclusione del procedimento, in caso di emersione di nuovi elementi da valutare – la dichiarazione di pubblico interesse del progetto presentato dalla ricorrente avrebbe dovuto essere compiuta dalla Giunta comunale, rientrando tra le scelte di carattere politico- amministrativo attribuite a tale organo, e non già tra gli atti di mera gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, demandata ai dirigenti. Se, infatti, spetta al Consiglio comunale, ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 267 del 2000, la competenza ad approvare gli atti fondamentali, fra cui i piani finanziari e i programmi di opere pubbliche o di interesse pubblico, i progetti delle singole opere rientrano nella competenza della Giunta comunale.

E riguardo alla richiesta del privato in ordine al risarcimento del danno patito a causa del ritardo, i giudici affermano che non può trovare accoglimento. Al riguardo, si ribadisce che la ricorrente risulta titolare di una situazione giuridica soggettiva di tipo pretensivo e che la stessa non fornisce alcun elemento di prova, soprattutto quanto alla oggettiva consistenza del danno evocato. Sul punto, «costituisce costante orientamento giurisprudenziale, dal quale, peraltro, non si ravvisa ragione per discostarsi, che il risarcimento del danno a carico della Pubblica amministrazione non sia conseguenza automatica e costante dell’annullamento giurisdizionale, richiedendosi, invece, la positiva verifica, oltre che della lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata dall’ordinamento, della sussistenza della colpa e del dolo dell’Amministrazione e del nesso causale tra l’illecito e il danno subito, con la precisazione che il risarcimento, conseguente a lesione di interesse legittimo pretensivo, è subordinato, pur in presenza di tutti i requisiti dell’illecito (condotta, colpa, nesso di causalità, evento dannoso), alla dimostrazione, secondo un giudizio di prognosi formulato ex ante, che l’aspirazione al provvedimento fosse destinata a esito favorevole, quindi alla dimostrazione, ancorché fondata con il ricorso a presunzioni, della spettanza definitiva del bene collegata a tale interesse, ma siffatto giudizio prognostico non può essere consentito allorché detta spettanza sia caratterizzata da consistenti margini di aleatorietà», come sicuramente avviene nella materia di cui si discute in questa sede.

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