19/04/2021 – La sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 29 marzo 2021, n. 2631 sull’obbligo di chiarezza gravante sul professionista nel fornire le informazioni al consumatore (fattispecie riguardante il social network Facebook e l’uso di dati personali

Consiglio di Stato, Sez. VI, 29/3/2021 n. 2631

Sull’obbligo di chiarezza gravante sul professionista nel fornire le informazioni al consumatore (fattispecie riguardante il social network FacebooK e l’uso di dati personali)

Il Codice del consumo, riconosce ai consumatori ed agli utenti, come fondamentali, i diritti “ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità”, “all’esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà” e “alla correttezza, alla trasparenza ed all’equità nei rapporti contrattuali”. Stabilisce, inoltre, che “Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore”. L’obbligo di estrema chiarezza gravante sul professionista deve essere da costui assolto sin dal primo contatto, attraverso il quale debbono essere messi a disposizione del consumatore gli elementi essenziali per un’immediata percezione della offerta pubblicizzata. Nel caso di specie, il descritto obbligo di chiarezza non risulta rispettato dal social network Facebook, atteso che le informazioni rese all’utente al primo contatto, lungi dal contenere gli elementi essenziali per comprendere le condizioni e i limiti delle conseguenze che, a fronte della gratuità dei servizi offerti, deriveranno dalla profilazione in termini di indefinibilità dei soggetti che utilizzeranno i dati personali messi a disposizione e del tipo di utilizzo commerciale connesso, lasciano supporre che sia possibile ottenere immediatamente e facilmente, ma soprattutto “gratuitamente” (e per tutto il periodo in cui l’utente manterrà l’iscrizione in piattaforma), il vantaggio collegato dal ricevimento dei servizi tipici di un social network senza oneri economici, omettendo di comunicare che, invece, ciò avverrà (e si manterrà) solo se (e fino a quando) i dati saranno resi disponibili a soggetti commerciali non definibili anticipatamente ed operanti in settori anch’essi non pre-indicati per finalità di uso commerciale e di diffusione pubblicitaria. Tanto basta a integrare gli estremi della pratica ingannevole, in quanto nel contesto del messaggio iniziale non si dà adeguato risalto alle suindicate conseguenze.

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