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Un sindaco ha chiesto se sia possibile contribuire a canoni pregressi, ovvero procedere ad una contribuzione indiretta cancellando in tutto o in parte residui attivi sorti antecedentemente all’introduzione del comma 4 bis all’interno dell’art. 3 del DL 6 luglio 2012 n. 95, il quale ha riconosciuto la possibilità per i Comuni di contribuire alle spese per la locazione di immobili adibiti a caserme di Forze dell’Ordine nei limiti del canone di locazione superando l’orientamento espresso dalla Sez. delle Autonomie con la Deliberazione  16/SEZAUT/2014 QMIG.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 49/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 aprile 2021, hanno osservato che il  comma 4 bis dell’art. 3 del DL 6 luglio 2012 n. 95 convertito nella legge 135/2012, introdotto dall’art. 1 comma 500 della legge 208/2015, sancisce che “per le caserme  delle Forze dell’ordine e del Corpo nazionale dei vigili del fioco ospitate presso proprietà  private, i comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del canone  di locazione  come determinato dall’Agenzia delle entrate”.

I magistrati contabili hanno evidenziato che dalla precitata disposizione ne discende  il superamento dell’orientamento  espresso dalla suindicata Sez. delle Autonomie con la Deliberazione  16/SEZAUT/2014 QMIG in cui la stessa escludeva la legittimità della partecipazione da parte dei comuni alla spesa relativa al canone di locazione di immobili adibiti a caserma dei carabinieri.  Tuttavia, i magistrati contabili hanno sottolineato che la nuova norma è entrata in vigore dal primo gennaio 2016 (legge 208/2015 legge finanziaria  per il 2016) e non può essere applicata con efficacia retroattiva. Inoltre, i magistrati contabili hanno sottolineato che qualsiasi contributo il comune intenda erogare deve essere stanziato nel bilancio preventivo dell’Ente e a fronte di un’entrata già accertata dal Comune, che si riferisce ad un canone locativo dovuto da un’altra pubblica amministrazione , il riaccertamento ordinario dei residui non può essere utilizzato per obliterare le scelte pregresse operate dall’Ente, trattandosi di procedura contabile finalizzata al mantenimento o all’eliminazione di residui sulla base di specifici presupposti giuridici.  Infine, i magistrati contabili hanno evidenziato che  il decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 228 all’art. 3 comma 4 ha stabilito che “il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”. Da ciò ne deriva  che l’eliminazione di un residuo -nonostante  la sussistenza di un’obbligazione  giuridicamente perfezionata, strumentalmente finalizzato a mettere in discussione le scelte effettuate dal comune-  si pone in contrasto con l’istituto stesso del “riaccertamento ordinario dei residui” e determina la violazione della suddetta disposizione contabile.

Leggi la Deliberazione

CC 49-2021 Lombardia

 

 

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