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Corte di Cassazione- Ordinanza 1° aprile 2021, n. 9091

In caso di Dichiarazione Iva annuale inviata tardivamente, la maturazione di un credito in anni precedenti, riportato in tale Dichiarazione, non esclude l’irrogazione della sanzione e l’applicazione degli interessi moratori.

E’ quanto sancito dalla Corte di Cassazione con la Sentenza in esame, facente seguito al ricorso promosso dall’Agenzia delle Entrate alla Sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio 27 febbraio 2019 n. 1171/02/2019. Secondo la Ctr Lazio, il riconoscimento di un credito Iva avrebbe fatto venir meno i requisiti per l’irrogazione della sanzione ed il computo degli interessi per l’omesso o carente versamento dell’Iva.

L’Agenzia delle Entrate ha denunciato violazione e falsa applicazione, rispettivamente, dell’art. 13 del Dlgs. n. 471/1997, dell’art. 2, comma 2, del Dlgs. n. 462/1997 e dell’art. 54-bis del Dpr. n. 633/1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, Cpc., per aver erroneamente valutato la carenza dei presupposti per l’irrogazione della sanzione e l’applicazione degli interessi moratori, sul presupposto dell’esistenza del credito Iva al momento della scadenza del pagamento, nonostante l’omesso inserimento nella Dichiarazione annuale Iva dell’anno precedente, che all’epoca non era stata ancora presentata.

A parere della Cassazione, tale motivo è fondato. Infatti, è pacifico che, in tema di Iva, con riferimento alla disciplina della detrazione o del rimborso della eccedenza d’imposta prevista dall’art. 30, comma 2, del Dpr. n. 633/1972, in caso di tardiva presentazione della Dichiarazione da parte del contribuente (che equivale, “a tutti gli effetti”, all’omessa presentazione), il credito di imposta eventualmente esposto nella suddetta Dichiarazione, anche se formatosi anteriormente e derivante da precedenti dichiarazioni ritualmente presentate, non può essere riportato nella Dichiarazione annuale Iva relativa all’anno successivo, ostando all’utilizzo di detto credito in detrazione il Principio di contiguità temporale dei periodi di imposta cui è subordinata la operatività della compensazione tra il credito ed il debito tributario (Cassazione, Sezione V, Sentenza 29 gennaio 2014, n. 1845; Cassazione, Sezione VI-5, Sentenza 31 luglio 2019, n. 20573).

Nel caso di specie, la Dichiarazione Iva per l’anno di imposta 2011 era stata presentata con un ritardo di oltre 90 giorni (30 gennaio 2012) dalla scadenza del termine di legge (30 settembre 2011), per cui il credito di imposta per gli anni precedenti non poteva essere opposto in compensazione del debito portato dalla impugnata cartella di pagamento. Pertanto, disponendo lo sgravio in via di autotutela per il riconosciuto credito Iva per l’anno di imposta 2011, l’Amministrazione finanziaria aveva comunque mantenuto la cartella di pagamento con riguardo alla sanzione ed agli interessi per la condotta omissiva della contribuente. In tal modo, come è stato evidenziato anche in ricorso, l’Amministrazione finanziaria si è attenuta alla Circolare n. 34/E del 2012, secondo cui “il comportamento tenuto dal contribuente (omessa Dichiarazione Iva e detrazione in una successiva Dichiarazione del credito Iva non dichiarato) vìola l’art. 30 del Dpr. n. 633/1972; si conferma, pertanto, la correttezza delle contestazioni, ai sensi dell’art. 54-bis del Dpr. n. 633/1972, dell’utilizzo dei crediti originatisi in annualità per le quali sia stata omessa la dichiarazione” (valutazione condivisa dalla Corte:, vedasi Cassazione, Sezione 6A-5, Sentenza 31 luglio 2019, n. 20573), ed ha ottemperato all’invito per cui, “anche nell’ipotesi in cui il contribuente abbia diritto al rimborso del credito erroneamente utilizzato in detrazione, la prosecuzione del giudizio e i connessi oneri a carico dell’Amministrazione sarebbero giustificati dalla necessità di conseguire le sanzioni pecuniarie relative al comportamento non corretto del contribuente ai sensi del citato art. 13 del Dlgs. n. 471/1997”.

Tale direttiva è stata confermata dalla Circolare n. 21/E del 2013, sul presupposto che “il credito Iva maturato in un’annualità per la quale sia stata omessa la relativa Dichiarazione, non può essere utilizzato in detrazione nelle Dichiarazioni successive, ai sensi dell’art. 30 del Dpr. n. 633/1972, non rilevando la circostanza che lo stesso sia o meno effettivamente maturato”, con la conseguenza che, “all’utilizzo in detrazione del suddetto credito nelle Dichiarazioni successive consegue, in sede di liquidazione ai sensi dell’art. 54-bis del Dpr. n. 633/1972, l’emissione della Comunicazione di irregolarità finalizzata al recupero del credito indebitamente fruito, oltre ai relativi interessi, e alla contestazione della conseguente sanzione, di cui all’art. 13 del Dlgs. n. 471/1997, nella misura del 30% del maggior debito di imposta o della minore eccedenza detraibile, ridotta al 10% in caso di pagamento entro 30 giorni, come previsto dal comma 2 dell’art. 2 del Dlgs. n. 462/1997”.

Per cui, “qualora riscontri l’esistenza contabile del credito, l’Ufficio, analogamente a quanto previsto nella fase contenziosa, anziché richiedere l’effettuazione del pagamento seguita da un’Istanza di rimborso, potrà ‘scomputare’ direttamente l’importo del credito medesimo dalle somme complessivamente dovute in base alla originaria comunicazione di irregolarità e, conseguentemente, ai sensi del comma 2 dell’art. 2 del Dlgs. n. 462/1997, emettere una ‘Comunicazione definitiva’ contenente la rideterminazione delle somme che residuano da versare a seguito dello scomputo operato”.

Nel caso in esame, essendo pacifico che la contribuente aveva presentato la Dichiarazione annuale Iva con un ritardo di oltre 90 giorni rispetto alla scadenza del termine legale, l’Amministrazione finanziaria ha correttamente ritenuto che il riconoscimento del credito Iva non esonerasse la contribuente dal pagamento della sanzione e degli interessi ex art. 13 del Dlgs. n. 471/1997 per l’omesso o carente versamento dell’Iva.

di Francesco Vegni

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