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Il Dipartimento della Funzione pubblica, con il recente Parere Prot. Dfp 020896-P-30/03/2021, rivolto al personale della Difesa ma applicabile a tutti i dipendenti pubblici, ha chiarito che i periodi di congedo parentale straordinario previsti per far fronte dell’interruzione dell’attività scolastica dovuta all’emergenza “Covid-19” non sono utili ai fini della maturazione delle ferie e dei ratei della tredicesima mensilità.

L’art. 25 del Dl. n. 18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”) ha previsto, per l’anno 2020, una nuova forma di congedo a favore dei genitori (anche affidatari) ulteriore rispetto a quello ordinariamente previsto dall’art. 32 del Dlgs. n. 151/2001. La norma ha disposto infatti, per i genitori con figli fino a 12 anni di età, il diritto – a decorrere dal 5 marzo 2020 e per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado – ad un congedo di complessivi 15 giorni, fruibili in modo continuativo o frazionato, con diritto al riconoscimento di un importo pari al 50% della retribuzione.

L’urgente necessità di individuare soluzioni da praticare in fase emergenziale, al fine di ridurre al minimo gli spostamenti delle persone, ha condotto alla previsione di un congedo fruibile con retroattività rispetto all’entrata in vigore della norma, a cui sono seguite diverse disposizioni che hanno conservato, seppur con alcune limature, le misure straordinarie dei suddetti congedi parentali.

Di recente, il Dl. n. 30/2021 (vedi Entilocalinews n. 12 del 22 marzo 2021) ha previsto, per tutta la durata di alcuni eventi legati al figlio (quali infezione da Sars “Covid-19”; quarantena disposta dal Dipartimento di prevenzione della Azienda sanitaria locale territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto; sospensione dell’attività didattica in presenza) e sino al 30 giugno 2021, la possibilità per il genitore lavoratore dipendente (in alternativa all’altro genitore) con figli minori di 16 anni, che non può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, di avvalersi del congedo in questione.

Per tali congedi è previsto il riconoscimento a favore dei genitori di figli minori di 14 anni di un’indennità pari al 50% della retribuzione ed i suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa, mentre per i lavoratori i cui figli hanno un’età compresa tra i 14 e 16 anni non è prevista alcuna retribuzione, né contribuzione figurativa, fatta eccezione nel caso di figli con disabilità in situazione di gravità, per i quali il limite di età non si applica. Detto congedoparentale straordinario legato all’emergenza “Covid-19” – secondo la Funzione pubblica – rappresenta un beneficio di natura eccezionale ed aggiuntivo rispetto al congedo parentale tipizzato dal Dlgs. n. 151/2001. La disciplina normativa che regola l’istituto consente ai genitori che fruiscono del periodo di congedo parentale previsto dal Dlgs. n. 151/2001 (artt. 32 e 33) di chiederne la conversione nel suddetto congedo “emergenziale”, con relativo diritto alla percezione dell’indennità spettante nella misura del 50% della retribuzione. Ne deriva, pertanto, che il congedo straordinario in questione – anche in ragione della sua prevista convertibilità nel congedo parentale retribuito al 30% – può ritenersi giuridicamente assimilabile a quest’ultimo. Ciò posto, anche per il congedo parentale straordinario legato all’emergenza “Covid-19” trova applicazione quanto previsto all’art. 34, comma 5, del Dlgs. n. 151/2001, ovvero detti periodi non sono utili ai fini della maturazione delle ferie e dei ratei della tredicesima mensilità.

di Alessio Tavanti

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