12/04/2021 – Concessione dell’aiuto de minimis alle imprese e cumulo con altri aiuti, con possibilità di rinunciare a parte di questi

Contributi e finanziamenti – Incentivi alle imprese – Aiuti de minimis – Controlli esistenza dei presupposti – Prima della elargizione. 

Contributi e finanziamenti – Incentivi alle imprese – Aiuti de minimis – Cumulo con altro aiuti – Rispetto tetto massimo – Rinuncia a parte di essi. 

     Ai fini della concessione degli aiuti de minimis all’impresa il controllo di verifica dei presupposti deve svolgersi prima di procedere alla concessione del contributo e il mero inserimento della lista dei potenziali beneficiari non configura una concessione del contributo almeno fino all’esito favorevole della verifica del non superamento del limite “de minimis” (1).

     Qualora una impresa faccia legittimamente domanda di un aiuto “de minimis” che, a causa dell’esistenza di aiuti precedenti, porterebbe l’importo complessivo degli aiuti concessi a superare il massimale previsto, l’amministrazione concedente deve consentirle di optare, fino alla definitiva concessione di tale aiuto, per la riduzione del finanziamento richiesto o per la rinuncia, totale o parziale, a precedenti aiuti già percepiti, al fine di non superare tale massimale (2). 

(1) Con ord. 31 luglio 2019, n. 5447  la Sezione aveva rimesso alla Corte di Giustizia Ue la questione se le regole in materia di concessione degli aiuti fissate dagli artt. 3 e 6 del Regolamento n. 1407/2013 debbano essere interpretate nel senso che per l’impresa richiedente, che incorra nel superamento del tetto massimo concedibile in virtù del cumulo con pregressi contributi, sia possibile – sino alla effettiva erogazione del contributo richiesto – optare per la riduzione del finanziamento (mediante modifica o variante al progetto) o per la rinuncia (totale o parziale) a pregressi contributi, eventualmente già percepiti, al fine di rientrare nel limite massimo erogabile; e se le stesse disposizioni debbano essere interpretate nel senso che le diverse prospettate opzioni (variante o rinuncia) valgono anche se non previste espressamente dalla normativa nazionale e/o dall’avviso pubblico relativo alla concessione dell’aiuto.

Ha affermato la Sezione che al fine del decidere occorre fare riferimento all’interpretazione data agli artt. 3 e 6 del Regolamento UE 1047/2013 dalla Corte di Giustizia, con la sentenza pubblicata il 28 ottobre 2020. 

In particolare, dall’interpretazione data al disposto dell’art. 3, paragrafo 7, si evince che il momento nel quale occorre valutare se il cumulo con altri aiuti superi il massimale “de minimis” è quello della concessione, mentre, dalla formulazione dell’art. 3 paragrafo 4 risulta, altresì, che gli aiuti de minimis sono considerati “concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti de minimis all’impresa”. 

Il momento in cui l’aiuto viene effettivamente concesso creando in capo all’impresa il diritto a riceverlo, che segna anche il limite entro cui il medesimo può essere eventualmente ridotto, deve essere quindi definito dal giudice a quo alla stregua della vigente disciplina nazionale e del bando nazionale di riferimento, che a propria volte devono essere però interpretati in senso conforme alla luce della specifica disciplina euro-unitaria di riferimento. 

In particolare, prima di concedere l’aiuto lo Stato, secondo il testo italiano del Regolamento “richiede una dichiarazione all’impresa interessata (…) relativa a qualsiasi altro aiutode minimisricevuto (…) durante i due esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso”, ma, secondo tutte le versioni linguistiche diverse dalla versione italiana lo Stato “concede nuovi aiuti de minimis” (…) soltanto dopo aver accertato che essi non facciano salire l’importo complessivo degli aiutide minimisconcessi all’impresa interessata a un livello superiore al massimale». Secondo l’espressa pronuncia della Corte di Giustizia, “risulta quindi chiaramente da tali disposizioni che il controllo esercitato dagli Stati membri affinché siano rispettate le norme in materia di cumulo deve avvenire prima di concedere l’aiuto”. 

Il dato letterale della norma euro-unitaria di riferimento è, quindi, ritenuto chiaro nel sancire che il controllo di verifica dei presupposti deve svolgersi prima di procedere alla concessione del contributo. Ne discende che nella specie, l’offerta di riduzione del contributo, essendo intervenuta prima della verifica da parte dell’Amministrazione circa il non complessivo superamento dell’importo “de minimis”, è stata effettuata prima della concessione del contributo, conseguendone l’erroneità, e quindi l’illegittimità, del diniego in quanto motivato dall’impossibilità di rinunciare parzialmente a un contributo già erogato, posto che il mero inserimento della lista dei potenziali beneficiari non poteva configurare, secondo l’ordinamento unionale come interpretato dalla Corte di Giustizia, una concessione del contributo almeno fino all’esito favorevole della verifica del non superamento del limite “de minimis”. 

(2) Ha chiarito la Sezione che nessuna disposizione volta ad imporre agli Stati membri di consentire alle imprese di ridurre l’entità del finanziamento richiesto al fine di rientrare nel “de minimis”, dovendo gli Stati membri attenersi al principio di cooperazione di cui all’art. 4, paragrafo 3, TUE e, quindi, agevolare il rispetto delle norme applicabili agli aiuti di Stato “istituendo modalità di controllo tali da garantire che l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un’impresa unica secondo la normade minimis non superi il massimale complessivo ammissibile”. Ne discende che, una volta garantito il non superamento del massimale complessivo ammissibile, la procedura di concessione degli aiuti rimane disciplinata dalla normativa nazionale, così come disposto dall’art. 3, paragrafo 4, del Regolamento n. 1047 del 2013.  

Cons. St., sez. III, 7 aprile 2021, n. 2792 – Pres. Frattini, Est. Sestini

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