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Covid-19 – Scuola – Didattica a distanza – D.P.C.M. 14 gennaio 2021 – Zona rossa – Automatica sospensione della didattica in presenza per tutte le scuole – Rivalutazione motivata da parte del Governo – Necessità 

Il Governo deve rivalutare e motivare, sulla base dei dati scientifici, il meccanismo automatico di sospensione della didattica in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado, nell’intero territorio delle regioni zona rossa, disposto con d.P.C.M. 14 gennaio 2021, nella parte in cui prevede che “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli artt. 4 e 5, d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza” (1). 

(1) Alle stesse conclusioni è giunto il decreto presidenziale della Sezione 1 aprile 2021, n. 1777.

 Il decreto ha preso atto che “con decreto legge in corso di pubblicazione, sembrerebbe che la materia sia stata affrontata, e in parte disciplinata, diversamente rispetto alla decretazione qui contestata”. E precisa che “l’obbligo di riesame non significa, né così potrebbe essere, sostituzione del giudice alle scelte di governo nel periodo di pandemia, che restano interamente nella responsabilità degli Organi competenti”. Ha altresì chiarito che però è dovere del giudice “assicurare che dette scelte siano adottate in modo trasparente e in coerenza con le risultanze dei dati scientifici, modificandole” o “motivando con argomenti non contraddittori l’impatto della eventuale riapertura della istruzione in presenza sulla ulteriore diffusione del contagio”. Pertanto “l’obbligo di rinnovare la valutazione censurata va confermato, come disposto dalla ordinanza appellata” 

Cons. St., sez. III, dec., 1 aprile 2021, n. 1776 – Pres. ed Est. Frattini

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