20/10/2021 – Appalti misti: chiarimenti dal Consiglio Nazionale dei Geologi

Il CNG pubblica una circolare di chiarimento sugli appalti misti per relazione geologica e indagini geognostiche.

Il Consiglio Nazionale dei Geologi è tornato sul tema degli appalti misti per relazione geologica e indagini geognostiche per fornire alcuni chiarimenti in materia di affidamenti di prestazioni professionali ed imprenditoriali, con la circolare n. 483 del 30 settembre 2021.

Nello specifico, il Consiglio ha voluto fornire una definizione dei “lavori” e dei “servizi” che possono costituire oggetto di contratti pubblici, richiamando la normativa di riferimento, ossia:

  • Il D. Lgs. n. 50/2016;
  • Il D.P.R. n. 328/2001;
  • Il D.P.R. n207/2010;
  • Il D.P.R. n380/2001.

In particolare, queste le definizioni di appalti pubblici:

  • Appalti pubblici di lavori: secondo l’art. 3, comma 1, lett. ll), del D. Lgs. 50/2016 si definiscono “appalti pubblici di lavori” i contratti aventi per oggetto, per quanto di interesse, l’esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all’allegato I. Lo stesso allegato del D. Lgs. 50/2016 colloca tra tali attività, nella classe 45.12, le “trivellazioni e perforazioni di sondaggio per le costruzioni edili, nonché per le indagini geofisiche, geologiche e similari”; mentre non ricomprende “le prospezioni geofisiche, geologiche e sismiche”.
  • Appalti pubblici di servizi: l’art. 3, comma 2, lett. ss), del D. Lgs. 50/2016 definisce come tali i contratti aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli previsti alla lettera ll).

Inoltre, l’art. 28 del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che:

  • I contratti, nei settori ordinari o nei settori speciali, o le concessioni, che hanno in ciascun rispettivo ambito, ad oggetto due o più tipi di prestazioni, sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l’oggetto principale del contratto in questione. L’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto. (comma 1);
  • se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente separabili, si applicano i commi 5, 6 e 7.
  • se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, si applica il comma 9 per cui il regime giuridico applicabile è determinato in base all’oggetto principale del contratto in questione.

In merito all’attività professionale dei geologi, il Consiglio ha richiamato l’art. 41 del D.P.R. n.328/2001 che prevede che:

  • formano oggetto dell’attività professionale dei geologi iscritti alla sezione A dell’albo le attività implicanti assunzioni di responsabilità di programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di coordinamento tecnico-gestionale; le competenze in materia di analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati relativi alle indagini geognostiche e all’esplorazione del sottosuolo, anche con metodi geofisici.
  • vengono attribuite ai geologi iscritti alla sezione B dell’albo le competenze professionali per le attività di acquisizione e rappresentazione dei dati di campagna e di laboratorio, con metodi diretti e indiretti, quali indagini geognostiche ed esplorazione del sottosuolo, anche con metodi geofisici.

L’unica definizione di “indagini geognostiche” che si rinviene nella normativa vigente è esclusivamente quella per i lavori di importo superiore ad euro 150.000 di cui alla categoria opere specializzate OS 20-B prevista dall’allegato A del D.P.R. n. 207/2010: essa riguarda “l’esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l’esecuzione di prove in situ”.

Vanno invece considerati come “servizi” le prove di laboratorio su terre e rocce di cui all’art. 59, comma 2, lettera c), del D.P.R. n.380/2001 e, comunque, le “prove geotecniche di laboratorio”.

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