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Un sindaco ha formulato un’articolata richiesta di parere in merito all’applicazione della disciplina di cui all’art. 9 del d.l. 90/2014, con specifico riferimento all’erogazione agli avvocati interni dei compensi per sentenze favorevoli con compensazione delle spese, chiedendo tra le altre cose se:

  • in caso di sentenza di un giudice del lavoro passata in giudicato, nella quale è stato riconosciuto all’avvocato comunale un importo, a titolo di propine, superiore allo stanziamento del bilancio di previsione, il parametro di riferimento ai fini dell’individuazione del compenso massimo attribuibile ex art. 9, c. 6 del d.l. 90/2014, sia da rinvenire nel maggiore importo effettivamente spettante per tale annualità, come quantificato dalla citata sentenza;
  • tenuto conto che lo stanziamento relativo all’anno costituisce il limite massimo del compenso riconoscibile, qualora il Comune abbia previsto in bilancio, per le annualità successive, stanziamenti inferiori, si possano riconoscere importi superiori agli stanziamenti di bilancio annuali ed ai contratti decentrati, fino a concorrenza di quanto stabilito per la specifica annualità dal giudice del lavoro; se, in aggiunta, in tal caso, il Comune debba procedere al riconoscimento di un debito fuori bilancio ex art. 194, c. 1, lett. e), del TUEL;
  • se i compensi relativi a sentenze favorevoli con spese compensate debbano essere inclusi nel fondo per il salario accessorio e soggetti al limite finanziario posto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 7/2017;

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 76/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 settembre 2021, relativamente al primo quesito, hanno preliminarmente ricordato che l’art. 9, comma del citato decreto prevede che tali emolumenti, in caso di compensazione integrale delle spese, possono essere corrisposti nei limiti dello stanziamento di bilancio che non può superare quanto stanziato nell’esercizio di competenza. Essi evidenziano, quindi, in accordo con indirizzi espressi da altre pronunce (Corte conti, sez. contr. Puglia, del. n. 49/2014 e n. 200/2016) che il limite finanziario previsto nell’anno, è determinato tenendo conto dei compensi “di competenza” del medesimo esercizio, senza poter conteggiare anche giudizi conclusi in esercizi precedenti (come sembra prospettare il Comune istante), e che pertanto, ai fini dell’individuazione di tale limite, occorre scorporare, l’importo della variazione in aumento dello stanziamento, effettuata in esecuzione del titolo giudiziale.

In merito al secondo quesito sopra riportato, i giudici liguri hanno chiarito che, una volta quantificato correttamente il limite massimo riconoscibile costituito dallo stanziamento relativo all’anno di competenza, il comune, in base alle “norme regolamentari o contrattuali vigenti”, può stanziare in bilancio somme inferiori a tale limite per dare copertura alle relative spese, e che, qualora l’ente intenda riconoscere importi superiori agli stanziamenti di bilancio annuali ed ai contratti decentrati, occorre procedere al riconoscimento di un debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, c. 1, lett. e), del TUEL.

Relativamente al terzo quesito, le risorse destinate agli avvocati interni dell’ente devono transitare nel fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, per il personale dirigente [ex art. 57, c. 2, lett. b), Ccnl. 17 dicembre 2020] o dal fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, per il personale non dirigente [ex art. 67, c. 3, lett. c), Ccnl. FL 21 maggio 2018], confermando quanto chiarito dalla Corte dei Conti, sez. contr. Piemonte con deliberazione 20/2018.

I magistrati contabili della Liguria evidenziano, infine, che per i compensi professionali ai legali interni, non possano trovare applicazione i generali limiti previsti dalla normativa di finanza pubblica per la retribuzione accessoria del personale, oggi individuati dall’art. 23, c. 2, del d.lgs. 75/2017, ma quelli, specifici, contenuti nell’art. 9 del d.l. 90/2014, che impongono, a livello complessivo, di non superare lo stanziamento dell’anno, e, su un piano individuale, l’ammontare della retribuzione annua del dipendente e il tetto massimo dello stipendio di primo presidente della Corte di Cassazione.

Leggi la Deliberazione

CC 76-2021 Liguria

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