22/11/2021 – Consiglio di Stato. Conflitto di interessi nell’incarico all’ex coniuge anche se a titolo gratuito

“La sussistenza dello status di coniugi separati determina, sulla base di massime di esperienza, l’insorgenza di un rapporto di frequentazione e collaborazione anche per l’esercizio della responsabilità genitoriale, che impone l’obbligo di astensione, che, nella specie, non è stato osservato. Non rileva la natura formalmente gratuita dell’incarico, avendo la parte appellante un evidente interesse all’espletamento dell’incarico stesso”.

È quanto ha affermato il Consiglio di Stato (7628/2021) rigettando un ricorso finalizzato a evidenziare, tra l’altro, l’assenza di conflitto di interessi nell’affidamento di un incarico conferito a un ex coniuge, sperato da oltre un decennio, e a titolo gratuito.

Nella sentenza i giudici ribadiscono che la nozione di “conflitto di interessi” riguarda gli interessi e, dunque, la tensione verso un bene giuridico che soddisfi un bisogno. La nozione non si riferisce, pertanto, a comportamenti ma a stati della persona (Cons. Stato, comm. spec., 5 marzo 2019, n. 667).

Tale regola è espressione del principio generale di imparzialità di cui all’art. 97 Cost., il quale impone che «le scelte adottate dall’organo devono essere compiute nel rispetto della regola dell’equidistanza da tutti coloro che vengano a contatto con il potere pubblico» (Cons. Stato, comm. spec., n. 667 del 2019, cit.).

L’interesse è, dal lato dei cittadini, “sostanziale” «perché garantisce la giustizia attraverso la uguaglianza delle posizioni, la parità di trattamento, e la conseguente tutela della concorrenza»; dal lato della pubblica amministrazione “immateriale”, «perché tutela anche l’immagine imparziale del potere pubblico» (Cons. Stato, comm. spec., n. 667 del 2019, cit.).

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