31/05/2021 – Partecipazioni bancarie: per le Sezioni unite non è ammissibile il giudizio di ottemperanza

Le Sezioni unite – nel recepire le conclusioni cui è giunta la Corte di giustizia UE con la sentenza 19 dicembre 2018, C-219/17, Berlusconi, e confermare la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 3 maggio 2019, n. 2890 – affermano l’inammissibilità di un giudizio di ottemperanza avente ad oggetto l’autorizzazione all’acquisizione di partecipazioni societarie presso gli istituti di credito. Tale autorizzazione, disciplinata nel diritto interno dall’art. 19 del testo unico bancario (d.lgs. n. 385 del 1993), viene infatti rilasciata dalla BCE, su proposta dell’autorità nazionale centrale (per l’Italia, la Banca d’Italia), all’esito di un procedimento che ha natura unitaria e nell’ambito del quale il potere decisionale definitivo spetta all’istituzione bancaria dell’Unione. Di conseguenza – come già affermato dalla Corte di Lussemburgo – le controversie possono radicarsi esclusivamente presso gli organi giurisdizionali UE, pur se esse ruotino attorno all’esecuzione di un giudicato nazionale.

Cass. civ., s.u., sentenza 20 aprile 2021, n. 10355

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