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Riporto di seguito un approfondimento sul rapporto esistente tra il concetto di contenimento delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 della legge 296/2006 e le nuove assunzioni effettuate dai comuni ai sensi del DM 17 marzo 2020. L’articolo, le cui conclusioni abbiamo condiviso, è uscito su Personale News a firma di Davide d’Alfonso.

La deliberazione della sezione delle Autonomie 4/SEZAUT/2021/QMIG[1], nel chiarire che le unioni di comuni non applicano l’articolo 33, comma 2, del decreto “Crescita”, ha ritenuto di evidenziare le difficoltà di raccordo delle nuove regole assunzionali dei comuni con il (tuttora vigente) limite alla spesa di personale in valore assoluto (ex articolo 1, commi 557 e 562, della legge 296/2006).

I comuni devono destreggiarsi entro due limiti che sembrano un “doppione” l’uno dell’altro, e che si relazionano in modo non chiaro.

Da un lato il vecchio “tetto” di spesa di personale (coincidente con la media 2011/2013 o con la spesa sostenuta nel 2008), calcolato nel solito modo.

Dall’altro l’applicazione del d.m. assunzioni comporta l’individuazione (per i comuni “virtuosi”) di un distinto valore, espressivo della c.d. “soglia”, che altrettanto non deve essere oltrepassato e che però si individua basandosi su un dato di spesa di personale calcolato differentemente (anche solo per via dell’esclusione dell’IRAP).

Non solo. Questo secondo vincolo (la soglia) nasce con l’intento di consentire ai comuni “virtuosi” di incrementare le assunzioni a tempo indeterminato e quindi la spesa di personale: se l’opportunità venisse colta, potrebbe facilmente derivarne uno sforamento del limite tradizionale. Come gestire tutto ciò?

La soluzione individuata dal legislatore è contenuta nell’art. 7, comma 1, del d.m. 17 marzo 2020, che dispone che “La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L’intento è chiaro: se il comune aumenta la spesa di personale in quanto è “virtuoso” e applica il d.m. assunzioni assumendo ulteriori unità a tempo indeterminato, depura il conteggio del limite storico di una somma equivalente, aggirando quello che altrimenti si trasformerebbe in un boomerang giuscontabile.

Il concetto di “maggiore spesa” dell’articolo 7 ci sembra debba essere valorizzato utilizzando come base di calcolo la spesa “storica” che il d.m. assume per determinare la soglia (ovvero, quella registrata nell’ultimo rendiconto per chi applica la Tabella 1, quella dell’anno 2018 per chi invece rientra nella Tabella 2 del decreto): solo così ci sembra possibile individuare logicamente un incremento. A nostro parere, allora, fatto salvo che non giungano interpretazioni diverse, potrebbe procedersi come segue:

  • dapprima in via previsionale e poi verificando il dato a consuntivo, l’ente determinerà l’incremento, calcolato rispetto al dato “storico” di cui sopra, della spesa di personale (nozione d.m., ovvero senza IRAP), conseguenza dell’utilizzo più o meno ampio degli spazi assunzionali concessi dal decreto;
  • quella somma verrà poi “riversata” nel prospetto di verifica del rispetto del comma 557/562, nel quale la stessa rileverà innanzitutto come costo (al lordo dell’IRAP), inserendola come “deduzione”. Tutto ciò analogamente a quanto avviene per altre tipologie di spesa escluse, quali gli oneri per i rinnovi contrattuali o le assunzioni ex legge 68/1999 in quota d’obbligo;
  • se si condivide l’impostazione, il valore di spesa dedotto potrebbe inoltre essere incrementato tenendo conto dell’IRAP (che nel conteggio d.m., come visto, non c’è), per “tradurre” nella stessa lingua i due aggregati e garantire omogeneità dei dati posti a raffronto. È evidente, infatti, con una banalizzazione che il lettore ci perdonerà, che 100 euro (intesi come emolumento, senza oneri riflessi) di spesa di personale in più, computati secondo il d.m., “valgono” 108,50 Euro nel comma 557, lì dove risultano gravati dall’imposta.

[1] https://www.corteconti.it/Download?id=686cabed-890d-4922-a859-450357bfb79a

 

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