25/05/2021 – Corte dei Conti Campania, del. 131/2021 – Nessun incarico all’avvocato comunale in quiescenza

Un sindaco di un comune ha avanzato una richiesta di parere in merito alla possibilità o meno per un avvocato dipendente del comune, ormai in quiescenza, di continuare a rappresentare in giudizio l’ente, nonché di continuare a percepire i compensi di cui al d.l. n. 90/2014.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 131/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 maggio 2021, hanno evidenziato preliminarmente che il principio previsto dall’art. 85 del codice di procedura civile, secondo cui la procura mantiene gli effettivi rappresentativi fino alla nomina del nuovo difensore, non si applica all’ipotesi dell’avvocato pubblico dipendente che patrocini l’ente per cui lavora, come ribadito dalla Corte di Cassazione, (Cass. civ. Sez. I, Ord., n. 27308 del 26 ottobre 2018): il rapporto di patrocinio che si instaura tra l’ente pubblico e l’avvocato in servizio presso l’ufficio legale dell’ente in qualità di lavoratore dipendente trova la propria origine nel rapporto di impiego, non è dunque assimilabile a quello che sorge dal contratto di prestazione d’opera professionale, regolato dalle norme ordinarie sul mandato, sicché, da una parte, il momento in cui esso cessa è inscindibilmente connesso alle vicende del rapporto di impiego assunto come unica fonte dell’incarico e dell’obbligazione lavorativa del dipendente con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui all’art. 85 c.p.c. (…)”.

In conclusione, secondo la deliberazione in commento, al raggiungimento della pensione cessa il potere rappresentativo del legale dipendente dell’ente, senza che quest’ultimo possa confermare l’incarico.

Quanto alla seconda parte del quesito, i magistrati contabili della Campania evidenziano che il compenso professionale dell’avvocato dipendente dell’ente matura con il compimento delle attività previste e che, pertanto, in caso di pensionamento, costui avrà diritto alla parte di compenso maturata per l’attività effettivamente svolta fino a quella data, come specificato dall’art. 7 del d.m. nr. 55/2014, secondo cui “Per l’attività prestata dall’avvocato nei giudizi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l’opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale”. 

 

Leggi la Deliberazione

CC 131-2021 Campania

 

 

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