24/05/2021 – Una inversione di rotta della Agenzia delle Entrate a proposito dei repertori dei segretari comunali e provinciali

Si è a conoscenza che alcuni Uffici della Agenzia delle Entrate della Lombardia intendono estendere a tutti i comuni ed alle province la linea interpretativa formulata  con la risposta all’interpello n. 511 del 2020 relativo all’obbligo per “i soggetti di cui all’art. 10, lettera b) e c),dell’art. 67 del TUR di iscrivere in un apposito repertorio tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso e di presentarli all’AE ex art 68 del TUR”,  e relativo al quesito posto da una IPAB. 

In forza di questa interpretazione estensiva si sostiene che nel repertorio dei contratti pubblici rogati o autenticati dal segretario comunale o provinciale vadano annotate anche le scritture private soggette a registrazione .

Diversi sono gli argomenti per cui questa tesi non convince:

1 –  in primo luogo Agenzia delle Entrate non considera che i segretari comunali e provinciali esercitano funzioni rogatorie esclusive in forza di espressa previsione di legge . Il riferimento è all’art. 97 comma 4 lett. c) “roga, su richiesta dell’ente, i contratti nei quali l’ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente”; in forza di detta previsione normativa i segretari comunali svolgono le funzioni rogatorie attenendosi alla legge notarile 16 febbraio 1913 n. 89.

2- le funzioni rogatorie dei segretari non possono essere svolte da altri dirigenti dell’ente, e ciò ai sensi dell’art.107 comma 2 che prevede che “Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.”

3 – non sussistono per i segretari comunali e provinciali che rogano i contratti nei comuni e nelle province i “descritti presupposti soggettivo ed oggettivo” di cui agli art.67 e 68 del TUR, di cui si parla nell’interpello n.511/2020, in quanto il segretario comunale non interviene negli atti in rappresentanza dell’ente pubblico, quale capo dell’amministrazione pubblica che stipula contratti di locazione ( gli atti privati di serie 3 e 3T ) . Il segretario interviene in una condizione di terzietà e sarà suo compito accertarsi della reale volontà di entrambe le parti che intervengono nel contratto  , secondo le regole fissate dalla legge notarile . Per questo non può riferirsi al segretario il riferimento al 3 comma dell’art. 67 laddove dispone che “negli  uffici  amministrativi,  nei quali più funzionari sono  incaricati della   stipulazione  degli  atti,  non si può tenere che un solo repertorio, salva espressa autorizzazione della  competente  intendenza  di  finanza.”

 

4 – le sanzioni per la omessa o irregolare tenuta o presentazione del repertorio sono irrogate, ai sensi dell’art.73 del TUR, ai pubblici ufficiali che non vi provvedono. Non si comprende come un segretario comunale possa essere sanzionato per una eventuale omissione o irregolarità imputabile ad altro funzionario, che non svolgerà senza dubbio le funzioni di ufficiale rogante, ma si presenterà come un soggetto che in rappresentanza dell’ente stipula un contratto in forma di scrittura privata non autenticata , soggetta a registrazione a temine fisso. Si rileva in proposito che la circolare del 19/11/1998 n.267 del Min.Finanze – Dipartimento Entrate Accertamento e Programmazione Serv.III – laddove illustra i contenuti della sanzione di cui all’art. 73 esplicita che pubblici ufficiali sono “notai, cancellieri, ecc“, e non certamente generici  funzionari di una PA che stipulano un atto nell’interesse dell’ente.

5 – Perplessità si esprimono anche in ordine all’obbligo di procedere alla periodica vidimazione del registro in cui sono annotate le scritture private non autenticate . A tutti i segretari comunali è stato da sempre insegnato, nei diversi corsi di formazione e nei testi specifici, che devono essere annotati nel repertorio soggetto a vidimazione periodica gli atti pubblici e le scritture private autenticate dagli stessi rogati (una conferma indiretta la si può avere dalle centinaia di regolamenti reperibili su internet che dettagliano le procedure di stipula dei contratti negli enti locali). Una implicita conferma della correttezza di questa regola consolidata la si desume anche dalla circolare del 10/04/1989 n.17  del Min.Finanze – Tasse ed imposte Indirette sugli affari laddove, richiamato l’obbligo degli Uffici di Registro di controllare la regolare tenuta del repertorio e  la registrazione degli  atti  in  esso  inscritti  da  parte  dei  soggetti indicati nell’art. 67 dello stesso D.P.R. n. 131, precisa che per agevolare tale controllo “sono state apportate delle variazioni alle   procedure  di  registrazione  via  terminale degli atti pubblici,  atti privati  autenticati e atti giudiziari al fine di acquisire,  oltre alla  data di  stipula e al numero di repertorio,  anche il codice fiscale dell’ufficiale rogante per l’identificazione dello stesso…”, riferendosi come si vede solo a tale tipologia di atti che devono essere annotati a repertorio.

 

Sulla base di queste molteplici e fondate perplessità, risulta difficile comprendere come gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, a fronte di un sintetico e peraltro non pertinente interpello riferito ad una IPAB, senza alcun nuovo intervento del legislatore o comunque di un autorevole interprete, possano improvvisamente mutare orientamento e sanzionare gli enti o i segretari comunali per una presunta irregolare tenuta del repertorio.

 

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