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Un sindaco ha chiesto chiarimenti in merito alla possibilità, pur essendo trascorso il termine per adeguare la disciplina relativa alle indennità di posizione organizzative stabilite dal Ccnl., di utilizzare le capacità assunzionali (in caso di ente virtuoso), per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla pesatura di una posizione organizzativa, esistente alla data di entrata in vigore del Ccnl. Funzioni Locali, stante il fatto che la P.O. di cui trattasi era già stata prevista nel Regolamento degli uffici e servizi approvato dall’ente in data 18.04.2019 e che l’importo attualmente previsto nel fondo per le posizioni organizzative, relativo al salario accessorio corrisposto al segretario in qualità di titolare dell’area affari generali, non permette di rispettare l’importo minimo attribuibile ai sensi del vigente Ccnl. Funzioni locali.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 83/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 maggio 2021, hanno ritenuto la richiesta di parere ammissibile, ribadendo tuttavia la necessità di depurarlo di tutti i riferimenti alla situazione concreta dell’ente che implicano valutazioni in merito all’attività gestionale ed organizzativa dello stesso, e riconducendolo alla questione ermeneutica, generale ed astratta, relativa all’ambito di applicazione della disciplina di cui all’art. 11 bis, comma 2, del d.l. 135/2018, articolo inserito in sede di conversione in l. 12/2019.

Ciò premesso, secondo la Corte, nel quesito oggetto di esame, nella sostanza, il comune chiede di sapere se la possibilità prevista dall’art. 11 bis comma 2 del d.l. 135/2018 possa essere applicata in via generale, anche a prescindere dal ricorrere degli specifici presupposti previsti dalla norma stessa, la quale richiede che la differenza degli importi da non computare ai fini del rispetto del limite previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 sia emersa in occasione del passaggio alla nuova disciplina del CCNL, sia limitata alla differenza fra gli importi già attribuiti alla data di entrata in vigore del contratto e l’eventuale maggior valore attribuito in base a quest’ultimo e riguardi posizioni organizzative già in servizio alla data di tale passaggio.

I magistrati lombardi, richiamando proprie precedenti deliberazioni (Corte conti, sez. contr. Lombardia, del. 210/2019), ed in accordo con indirizzi espressi da altre pronunce (Corte conti, sez. contr. Toscana, del. 1/2021), hanno evidenziato, il carattere derogatorio del citato art. 11 bis, comma 2, rispetto al limite previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, giungendo pertanto alla conclusione che la risposta al quesito non può che essere negativa: va escluso che l’art. 11 bis comma 2 del d.l. 135/2018 abbia introdotto, in via generale, la possibilità di utilizzare risorse destinate alle assunzioni per finanziare il trattamento accessorio delle posizioni organizzative di cui al vigente Ccnl. Funzioni Locali.

 

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CC 83-2021 Lombardia

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