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 Edilizia – Destinazione d’uso – Natura. ​​​​​​​

     La destinazione d’uso è oggettiva, cioè riferita alla tipologia di attività generalmente ammissibile, non meramente soggettiva, in base alla tipologia di soggetti coinvolti (1). 

 (1) Ha affermato la Sezione che il rispetto della destinazione urbanistica dell’immobile riguarda la parte che legittimamente, in base alla pianificazione ed al titolo, utilizza il bene; laddove sia prevista destinazione ed utilizzo commerciale, la legittimità urbanistico – edilizia è rispettata, senza che, in assenza di specifiche limitazioni normative o di piano

Cons. St., sez. VI, 10 maggio 2021, n. 3665 – Pres. Montedoro, Est. Ponte

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