20/05/2021 – Tutela dei beni paesaggistici

Nella Sentenza n. 3352 del 26 aprile 2021 del Consiglio di Stato, i Giudici affermano che la nozione di “superficie utile” da prendere in esame al fine di perimetrare la portata applicativa dell’art. 167 del Dlgs. n. 42/2004, nella parte in cui preclude il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica postuma in caso di incremento delle superfici utili legittimamente edificate, fa riferimento al significato tecnico-giuridico che tali concetti assumono in materia urbanistico-edilizia, trattandosi di nozioni tecniche non già specificate dal “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”, ma solo dalla normativa urbanistico-edilizia. Inoltre, i Giudici precisano che, in materia di tutela paesaggistica, il rinvio ai concetti di volumetria e superficie utile, contenuto nell’art. 167, comma 4, del Dlgs. n. 42/2004, per cui l’Autorità preposta alla gestione del vincolo accerta la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 5, nei casi indicati, non può che interpretarsi nel senso di un rinvio al significato tecnico-giuridico che tali concetti assumono in materia urbanistico-edilizia, trattandosi di nozioni tecniche non già specificate dal “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”, ma solo dalla normativa urbanistico-edilizia. Con specifico riferimento alla nozione di “superfici utili”, i Giudici rilevano che le nozioni tecniche in questione non sono specificate dal “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”,  ma solo dalle normative sulle costruzioni, dove la superficie utile coincide con l’area abitabile (superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e balconi) mentre per superficie accessoria si intendono le parti dell’edificio destinate ad accessori e servizi (cantine, locali tecnologici, vano ascensore e scale, terrazze, balconi, logge e quant’altro). La necessità di distinguere le nozioni di superficie utile e di superficie accessoria trova attuale conferma nel Regolamento edilizio-tipo approvato in sede di Intesa Stato-Regioni, in attuazione dell’art. 4, comma 1-sexies, del Dpr. n. 380/2001, comunque invocabile quale parametro esegetico nell’interpretazione della pertinente disciplina edilizia. Tale intervento è stato reso necessario al fine di omogeneizzarne gli ambiti definitori, ponendo ordine nel variegato linguaggio utilizzato nella prassi degli uffici comunali, rispondente o meno a specifiche indicazioni regolamentari

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