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Amministrazione Provincia Bolzano

Considerazioni in merito al concetto di violazione grave ai sensi dell’art. 80, comma quarto, d.lgs. n. 50/2016

Ai sensi dell’art. 80, comma quarto, d.lgs. n. 50/2016: “Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. (…)”.

In altre parole, bisogna disporre l’esclusione dell’operatore economico se dal certificato dell’Agenzia delle Entrate emergono violazioni definitivamente accertate di importo superiore ai 5.000 euro (soglia desumibile dall’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, d.P.R. n. 602/1973).

Nulla quaestio se dal certificato dell’Agenzia delle Entrate emerge una sola violazione definitivamente accertata. In quel caso basterà verificare se l’importo della grave violazione superi la soglia di 5.000 euro.

Come bisogna comportarsi invece se dal certificato dell’Agenzia delle Entrate risultino più violazioni definitivamente accertate, ciascuna delle quali presa singolarmente è inferiore ai 5.000 euro e invece se sommate tra di loro sarebbero superiori a tale soglia?

Ci si chiede, quindi, se le violazioni definitivamente accertate che emergono dal certificato dell’Agenzia delle Entrate vadano sommate tra di loro oppure se debbano essere considerate singolarmente.

A favore della tesi della c.d. sommatoria parrebbe militare il dato letterale dell’art. 48-bis, comma primo, d.P.R. n. 602/1973: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo”.

Si può facilmente obiettare però che l’art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973 si rivolge alle pubbliche amministrazioni che devono compiere a qualunque titolo un pagamento superiore a 5.000 euro. Si tratta, quindi, di un articolo avente una valenza prettamente contabile.

Inoltre, l’art. 80, comma quarto, d.lgs. n. 50/2016, quando richiama l’art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973, lo fa al fine di individuare la soglia sopra cui una violazione si intende grave.

 A favore della tesi della c.d. separazione si può invece citare l’art. 80, comma quarto, secondo periodo, d.lgs. n. 50/2016: “Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.” Si parla, infatti, di “un omesso pagamento” e non di “uno o più omessi pagamenti”.

A ciò si aggiunga che il TAR per la Lombardia nella sentenza n. 448/2019 ha così statuito: “in data 9 luglio 2018 l’Agenzia delle entrate, all’uopo compulsata da Anas, rilasciava un certificato da cui risultavano “definitivamente accertati” debiti rivenienti da tre cartelle di pagamento; in particolare, due erano le cartelle recanti importi rilevanti ai fini che ci occupano (in quanto concretanti “gravi” violazioni)” e ancora “Orbene, nella fattispecie de qua agitur, delle tre cartelle di pagamento indirizzate alla società ricorrente una –quella riferita al mancato pagamento di tasse automobilistiche- non mai varrebbe ad integrare una “grave” violazione, stante l’assai basso importo da essa recato. Le altre due cartelle, di contro, afferiscono a debitorie senz’altro rilevanti, di talchè è con esclusivo riferimento a queste ultime che va indagata la esistenza del requisito, normativamente contemplato, dell’“accertamento definitivo”. Dalla lettura della sentenza parrebbe quindi che il TAR per la Lombardia propenda per una valutazione disgiunta delle violazioni e non per la sommatoria delle stesse.

 

Alla luce di quanto sopra, l’Agenzia dei Contratti Pubblici ritiene di aderire, finché non dovessero emergere motivi per discostarsene, all’indirizzo che analizza separatamente ogni singola violazione e non le somma tra di loro.

Ciò posto, la questione non è chiara ed entrambe le tesi potrebbero essere sostenute, se ben motivate. Si tratta, quindi, di una scelta discrezionale rimessa alle singole stazioni appaltanti. 

Data: 11.5.2021

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