13/05/2021 – Per i comuni “non virtuosi” spazi assunzionali compatibili con la graduale riduzione annuale del rapporto di sostenibilità finanziaria

Corte dei Conti Sicilia 61/2021

Un comune siciliano sottopone alla Corte dei Conti una richiesta di parere in materia di personale articolata in due quesiti.

Con il primo chiede se i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell’art. 2 del DM del 17 MARZO 2020, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 dell’art. 6 del succitato decreto, possono utilizzare, anche, le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del Decreto Legge del 24 giugno 2014 n. 90 e ss.mm.ii.;

Con il secondo chiede se I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell’art. 2 del DM del 17 MARZO 2020, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 dell’art. 6 del succitato decreto, qualora, in sede di programmazione triennale del fabbisogno del personale 2021 – 2023, non fossero in grado di dimostrare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto, che porti, nell’anno 2025, al rispetto del parametro di cui alla predetta tabella 3, possono comunque procedere ad assunzione a tempo indeterminato, fermo restando che dall’anno 2025 la loro capacità assunzionale sarà ridotta al 30% delle cessazioni intervenute.

La risposta al primo quesito è negativa. Al riguardo, è stato rappresentato a più riprese, sia dalle Sezioni regionali della Corte dei Conti che dai competenti Organi ministeriali, che la ratio della riforma di cui al citato decreto legge n. 34 del 2019, consiste nell’introduzione di un nuovo sistema <<incentrato non più sul criterio del turn over, ma su quello (maggiormente flessibile) della sostenibilità finanziaria della spesa di personale>> È stato specificato, altresì, che si tratta <<di una diversa regola assunzionale con la quale viene indirettamente sollecitata la cura dell’ente nella riscossione delle entrate e la definizione, con modalità accurate, del FCDE>> .

In tale prospettiva, la giurisprudenza contabile ha sancito il principio dell’ineludibilità dei valori soglia e delle percentuali assunzionali stabilite dal decreto-legge n. 34 del 2019 e dalla normativa di attuazione contenuta nel decreto del 17 marzo 2020. Ne deriva che, in linea generale e fatte salve eventuali specifiche deroghe, alle amministrazioni non è consentito ricavare le proprie capacità assunzionali eccedendo i limiti degli spazi desumibili dai nuovi parametri legati alla sostenibilità finanziaria.

L’ente, mediante i propri strumenti di programmazione, dovrà ponderare attentamente la sostenibilità dell’onere conseguente alla provvista di personale in un’ottica pluriennale che tenga in debita considerazione il livello delle entrate correnti e il rapporto tra queste e la spesa corrente, assicurando, dunque, stabili equilibri di bilancio anche in chiave prospettica.

Sulla seconda questione, la Corte ribadisce il proprio orientamento affermando che <<gli enti caratterizzati da elevata incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti secondo le disposizioni di cui all’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e del relativo decreto attuativo del 17 marzo 2020 (c.d. “non virtuosi”) non sono, per ciò solo, privati di ogni facoltà di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, ma l’entità dei relativi spazi assunzionali deve essere determinata in misura tale da risultare compatibile con il percorso di graduale riduzione annuale del rapporto di sostenibilità finanziaria che gli stessi sono chiamati a compiere.>> Alla luce di detto criterio ermeneutico, che peraltro si coniuga perfettamente con le superiori considerazioni concernenti il primo quesito, la tesi delineata dal comune istante non appare condivisibile.

L’art. 6, comma 1, del decreto attuativo impone agli enti con elevata incidenza di spese di personale di adottare <<un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia>>. Di conseguenza, la previsione (e la conseguente effettuazione) di assunzioni è da ritenersi consentita nella misura in cui sia assicurato l’assolvimento dell’obbligo di graduale rientro annuale prescritto dalla norma. Da questo punto di vista l’impianto normativo è improntato a criteri di proporzionalità, imponendo impegni crescenti alle amministrazioni con un rapporto spese/entrate maggiormente sbilanciato.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto