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La spesa per incentivi tecnici non rientra tra la spesa di personale da considerare nel calcolo del rapporto tra media delle entrate e spesa di personale, finalizzato a determinare la capacità assunzionale degli enti locali.

È quanto ha stabilito la Corte dei conti della Lombardia con una recente deliberazione n. 73/2021/PAR, nella quale affronta uno specifico quesito posto da un ente locale.

Osserva la sezione Lombarda che, nelle forme dettagliate dallo stesso articolo 113, gli incentivi tecnici traggono origine dagli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture, nei limiti previsti dal comma 2, e ad essi vanno considerati legati, non sussistendo una specifica spesa per il personale in assenza di appalti e degli stanziamenti ad essi relativi.

Si ricorderà come l’inserimento del comma 5-bis ad opera dell’art. 1, comma 526 della legge n. 205 del 2017 è l’elemento importante che è stato oggetto di approfondimento da parte della Sezione delle Autonomie che, proprio per la prescrizione specifica, stabilisce nella sua deliberazione 6/2018/QMIG “una diretta corrispondenza tra incentivo ed attività compensate in termini di prestazioni sinallagmatiche, nell’ambito dello svolgimento di attività tecniche e amministrative analiticamente indicate e rivolte alla realizzazione di specifiche procedure. L’avere correlato normativamente la provvista delle risorse ad ogni singola opera con riferimento all’importo a base di gara commisurato al costo preventivato dell’opera, àncora la contabilizzazione di tali risorse ad un modello predeterminato per la loro allocazione e determinazione, al di fuori dei capitoli destinati a spesa di personale. “Al tempo stesso, si rileva che “tali compensi non sono rivolti indiscriminatamente al personale dell’ente, ma mirati a coloro che svolgono particolari funzioni (“tecniche”) nell’ambito di specifici procedimenti e ai loro collaboratori (in senso conforme: SRC Lombardia n. 333/PAR/2016)”.

In definitiva il Collegio, nell’esaminare la modalità di rappresentazione contabile degli incentivi tecnici, introdotta con il decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 1° agosto 2019, che ha aggiunto il paragrafo 5.2 lett. a) agli allegati del d.lgs. 118 del 2011, ritiene che la natura di questa spesa sia essenzialmente quella risultante dal comma 5-bis dell’art. 113 del codice degli appalti, e non costituisce spesa per il personale, ai fini della determinazione della capacità assunzionale, secondo la nuova normativa dell’art. 33 c.2 del d.l. 34/2019 e ss.mm.ii.

 

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