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L’art. 11 del Dl. n. 52/2021 (c.d. “Decreto Riaperture”) ha prorogato fino al 31 luglio 2021 i termini delle disposizioni inerenti alla “sorveglianza sanitaria eccezionale” dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da “Covid-19”.

Si tratta del regime di tutela speciale previsto dall’art. 83 del Dl. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020 (cd. “Decreto Rilancio”, vedi Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 2020), riconosciuto ai lavoratori e alle lavoratrici in condizione di fragilità riconducibile all’età anagrafica o alla condizione di “rischio derivante da comorbilità”.

I datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del Medico competente possono, sino alla data del 31 luglio 2021, o nominarne uno o fare richiesta di visita medica per “sorveglianza sanitaria” dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail, attraverso l’apposito servizio online, secondo le indicazioni operative illustrate nella Circolare Inail n. 44/2020.

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