05/05/2021 – Aspettativa per avvio di attività professionali e imprenditoriali: esclusa la possibilità di contemporaneo rapporto di lavoro subordinato con privati

Il Dipartimento della Funzione pubblica, con il Parere Prot. Dfp-0019365-P-24/03/2021, ha chiarito che il dipendente pubblico non può svolgere contemporaneamente attività di lavoro subordinato presso un soggetto privato e attività imprenditoriale usufruendo dell’aspettativa prevista dall’art. 18 della Legge n. 183/2010 (“Collegato Lavoro”).

Tale disposizione, nella versione modificata dalla Legge 19 giugno 2019, n. 56 (cd. “Legge Concretezza”), prevede, al comma 1, che i dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di 12 mesi e rinnovabile per una sola volta, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali.

L’aspettativa è concessa dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall’interessato. Il successivo comma 2 stabilisce inoltre che nel periodo di aspettativa non si applicano naturalmente le disposizioni in materia di incompatibilità contenute nell’art. 53 del Dlgs. n. 165/2001.

Pertanto, secondo la Funzione pubblica, il tenore letterale della norma e la previsione generale della disciplina sulle incompatibilità (prevista dall’art. 60 della Legge n. 3/1957, richiamata dall’art. 53 del Dlgs. n. 165/2001), porta a ritenere preclusa ai dipendenti pubblici, in assenza di una deroga espressa, la stipula di contratti di lavoro subordinato con datori di lavoro privati nel regime in aspettativa, trovando la stessa applicazione esclusivamente alle ipotesi di avvio di attività professionali e imprenditoriali.

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