Print Friendly, PDF & Email

Anche chi è in Smart Working ha diritto ad ottenere i Permessi Orari retribuiti Legge 104 per sé stesso o per assistere un parente o il coniuge disabile. I chiarimenti dell’Ispettorato del Lavoro.


Lo precisa l’ispettorato nazionale del lavoro con nota n. 7152/2021, rispondendo alle perplessità della Cgil (funzione pubblica) in merito alla presunta incompatibilità sostenuta dall’Inl.

I dubbi della FP CGIL erano sorti poiché l’accordo del 17 settembre per la regolamentazione del lavoro agile, all’articolo 6, comma 7, escludeva espressamente la fruizione di permessi orari:

  • sia di natura contrattuale (permessi personali, quelli per visite specialistiche e quelli ex art. 18 fruiti a ore),
  • sia quelli di natura “normativa” quali, ad esempio, i permessi studio, quelli derivanti da Legge 104/1992, i congedi parentali.

Il chiarimento dell’INL, adesso, toglie ogni dubbio.

Permessi Orari Legge 104: fruibili anche in regime di Smart Working

Secondo l’Ispettorato, non c’è dunque incompatibilità nella fruizione dei permessi orari previsti dalla legge n. 104/1992 con lo smart working.

Pertanto l’ispettorato ha precisato che:

  • da un lato, risulta difficile la compatibilità della fruizione oraria con il lavoro agile (poiché svincolato da vincoli di orario di lavoro)
  • tuttavia, dall’altro lato, non si può escludere il principio della fruibilità frazionata nel caso in cui il lavoratore ritenga, secondo proprie valutazioni, che le esigenze personali per le quali si fruisce del permesso non siano compatibili con la propria organizzazione in modalità agile. 

Invece, se si ritiene che l’esigenza personale possa essere soddisfatta durante la propria modulazione organizzativa dell’attività lavorativa, non sarà necessario ricorrere allo strumento del permesso orario

Questa interpretazione, conclude l’Inl, è posta a tutela della flessibilità di cui gode il lavoratore durante il lavoro agile. Al lavoratore infatti risulta dovuta l’autorganizzazione e dunque la conciliazione vita-lavoro.

Ove detta conciliazione non risulti possibile potrà perciò esercitarsi il diritto alla fruizione frazionata del permesso.

Torna in alto