28/07/2021 – Il verbale di sopralluogo è atto pubblico fidefacente!

Tar Toscana, Sez. II, 19/ 07/ 2021, n. 1063

Il verbale di sopralluogo è atto pubblico fidefacente in quanto redatto da pubblici ufficiali nell’esercizio delle proprie funzioni (art. 2700 c.c.). Esso pertanto può essere contestato solo mediante proposizione della querela di falso ex art. 77 c.p.a. (C.d.S. V, 4 gennaio 2011, n.11; T.A.R. Campania-Napoli I, 22 dicembre 2014 n. 6905; T.A.R. Sicilia-Catania I, 12 luglio 2011 n. 1750).

Lo ricorda Tar Toscana, Sez. II, 19/ 07/ 2021, n. 1063, nel respingere il ricorso di impresa esclusa da una gara per servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli posti sotto sequestro, fermo o confisca.

L’impresa è stata esclusa dopo verbale di sopralluogo, con cui la stazione appaltante ha accertato la mancata rispondenza del piazzale offerto per la custodia dei veicoli rispetto alle specifiche tecniche indicate nel disciplinare di gara .

Il ricorso viene così respinto da Tar Toscana, Sez. II, 19/ 07/ 2021, n. 1063:

2.1 Le contestazioni proposte dalla ricorrente avverso il verbale di sopralluogo, con cui la stazione appaltante ha accertato la mancata rispondenza del piazzale offerto per la custodia dei veicoli rispetto alle specifiche tecniche indicate nel disciplinare di gara (punto A.2, “requisiti di capacità tecnico-organizzativa” lett. b), non possono essere prese in considerazione perché, come correttamente replica la difesa erariale, il verbale è atto pubblico fidefacente in quanto redatto da pubblici ufficiali nell’esercizio delle proprie funzioni (art. 2700 c.c.). Esso pertanto può essere contestato solo mediante proposizione della querela di falso ex art. 77 c.p.a. (C.d.S. V, 4 gennaio 2011, n.11; T.A.R. Campania-Napoli I, 22 dicembre 2014 n. 6905; T.A.R. Sicilia-Catania I, 12 luglio 2011 n. 1750).

La ricorrente non ha proposto la querela né ha chiesto termine per proporla e, pertanto, le deduzioni in proposito sono inammissibili ed altrettanto inammissibile è la richiesta di verificazione.

Pubblicato il 19/07/2021

N. 01063/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00619/2021 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 619 del 2021, proposto da

Angeli & Guzzoni Group S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesca Abeniacar, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore e l’Agenzia del Demanio in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l’annullamento

– del provvedimento Prot. 2021/772/RI del 19/04/2021, notificato alla ricorrente a mezzo pec il 20/04/2021, emesso dal Prefetto di Massa Carrara e dal Direttore della Direzione Regionale Toscana e Umbria dell’Agenzia del Demanio, di esclusione della ricorrente dalla procedura di gara;

– del successivo provvedimento Prot.n.2021/ del 21/04/2021, notificato in pari data, di escussione della Polizza n. 2303155;

– del provvedimento Prot. n. 2021/746/RI del 14/04/2021 del Responsabile del procedimento e ricevuto a mezzo pec in data 30/04/2021 a seguito dell’istanza di accesso, con cui si attesta il mancato soddisfacimento di tutti i requisiti richiesti e dichiarati dall’Operatore economico in sede di gara e l’inefficacia dell’aggiudicazione definitiva a favore dell’Angeli & Guzzoni Group S.r.l.;

– del Verbale di sopralluogo per la verifica del possesso dei requisiti tecnico organizzativi Prot. 745/RI del 14/04/21 con tutti i relativi allegati, ricevuto a mezzo pec in data 30/04/21 a seguito di istanza di accesso;

– della segnalazione ai sensi dell’art.80, comma 12, D. Lgs. n. 50/16, all’ANAC;

– del provvedimento di escussione della cauzione Prot. 2021/6517 del 21/04/21;

– nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Agenzia del Demanio;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 luglio 2021 il dott. Alessandro Cacciari;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La Prefettura di Massa Carrara e la Direzione regionale per la Toscana e l’Umbria dell’Agenzia del demanio hanno indetto una procedura aperta per l’affidamento, nella provincia di Massa Carrara, del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli posti sotto sequestro, fermo o confisca. La procedura è stata vinta dall’impresa Angeli e Guzzoni Group s.r.l., unica partecipante e affidataria uscente. Tuttavia, con relazione 14 aprile 2021, prot. 746, il Responsabile Unico del Procedimento ha evidenziato il mancato possesso da parte sua dei requisiti dichiarati per partecipare alla gara, con riferimento a quelli tecnico organizzativi relativi all’area da adibire al deposito veicoli. Il sopralluogo effettuato il 2 marzo 2021 ha rilevato che questa non è individuata chiaramente né separata da altra area, appartenente alla stessa impresa Angeli e Guzzoni Group e destinata all’esercizio di altra attività (carrozzeria), ed è utilizzata come passaggio per l’accesso a quest’ultima; inoltre è provvista di una tettoia precaria in pessimo stato in manutenzione e non presenta un’adeguata pavimentazione impermeabilizzata; una porzione del muro perimetrale è distaccato dal resto della muratura e sorretto da un autoarticolato; non è recintata con recinzione esterna di altezza non inferiore a metri 2,50; non è illuminata da una altezza non inferiore a metri cinque e le vie di esodo dal capannone utilizzato per la carrozzeria sono state individuate nell’area destinata al presente servizio. La Angeli e Guzzoni Group è stata quindi esclusa dalla procedura con provvedimento 19 aprile 2021, prot. 772, e successivamente è stata disposta l’escussione della polizza fideiussoria con atto 21 aprile 2021, prot. 2021. Questi provvedimenti, unitamente agli atti presupposti, sono stati impugnati con il presente ricorso, notificato il 17 maggio 2021 e depositato il 19 maggio 2021, lamentando violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Si sono costituiti il Ministero dell’Interno e l’Agenzia del demanio chiedendo la reiezione del ricorso.

All’udienza del 14 luglio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La controversia in esame ha ad oggetto la legittimità dell’esclusione disposta dalla stazione appaltante intimata nei confronti della ricorrente, unica partecipante e vincitrice di una gara per l’affidamento, nella provincia di Massa Carrara, del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli posti sotto sequestro, fermo o confisca. L’esclusione è stata disposta per l’asserita inidoneità del piazzale destinato al deposito dei veicoli.

1.1 Lamenta la ricorrente, con primo motivo di ricorso, che erroneamente sarebbe stato ritenuto quale requisito oggetto dell’offerta anche il suo fabbricato adibito a carrozzeria, erroneamente considerato tutt’uno con l’adiacente piazzale da adibire al servizio. Nella domanda di partecipazione veniva specificato che l’area da destinare al servizio era solamente quella scoperta di 35 m² la quale circonda su tre lati fabbricato adibito a carrozzeria, non interessato, e dotata di entrata e di uscite indipendenti mentre nel verbale di sopralluogo si afferma che l’intero compendio sarebbe adibito al servizio. Il verbalizzante avrebbe quindi erroneamente ritenuto che anche il fabbricato fosse compreso nel servizio. Mancherebbe inoltre l’indicazione degli elementi oggettivi che avrebbero condotto il verbalizzante a ritenere che l’area costituisca passaggio per l’accesso alla carrozzeria, e tale circostanza sarebbe anzi smentita dalle fotografie allegate alla relazione che essa ricorrente deposita in atti.

Il verbale poi non indicherebbe, quanto all’asserita mancanza di recinzione dell’area, l’effettiva esecuzione delle misurazioni e con quali strumenti sarebbero avvenute, né in quali punti la recinzione avrebbe un’altezza inferiore al previsto.

La pavimentazione dell’area per il ricovero dei veicoli risulterebbe regolarmente asfaltata e dotata di griglie per lo smaltimento di acque meteoriche e la copertura costituita da una struttura portante metallica e una tettoia in materiale plastificato ondulato, saldamente ancorati.

Il distacco di una porzione di muro perimetrale che sarebbe dipesa dal fatto fortuito di un terzo, riconducibile a un incidente sul lavoro provocato nella proprietà confinante e sarebbe in corso il ripristino.

Non sussisterebbe poi alcuna promiscuità nella comunicazione tra l’area scoperta destinata a depositeria veicoli e il capannone utilizzato per la carrozzeria.

La ricorrente, per dimostrare l’erroneità di quanto rappresentato nel verbale di sopralluogo, chiede che venga disposta una verificazione o una consulenza tecnica.

1.2 Con secondo motivo la ricorrente ricorda di avere già svolto il servizio nell’area in questione senza che fossero mai state sollevate contestazioni.

1.3 Con terzo motivo contesta la violazione del diritto di partecipazione e del dovere di soccorso istruttorio, non essendole stati richiesti i chiarimenti necessari in ordine alle circostanze verificate durante il sopralluogo.

1.4 Con quarto motivo si duole che mentre il bando, in ordine alla disponibilità di un deposito per i vicoli sequestrati, imponeva solo parametri dimensionali, di altezza della recinzione e dell’illuminazione e di conformità urbanistica, l’esclusione è stata comminata anche per carenze diverse ed ulteriori consistenti nel crollo di parte del muro perimetrale e nella presenza di una tettoia utilizzata per il ricovero provvisorio della legna, nonché in ulteriori rilievi formulati dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana e dalla Polstrada relativamente ad attività diverse da quella di cui si tratta.

1.5 In via istruttoria la ricorrente chiede disporsi verificazione per accertare l’effettiva esistenza delle carenze elencate nel provvedimento impugnato e chiede inoltre l’acquisizione presso la ASL dei verbali e dei provvedimenti elevati alla proprietaria confinante relativamente al crollo della sommità del muro di confine.

1.6 La difesa erariale replica alle deduzioni della ricorrente, evidenziando in particolare che il verbale di sopralluogo costituisce atto pubblico elaborato e sottoscritto da pubblici ufficiali e, in quanto tale, fa fede dei fatti accertati fino a querela di falso.

2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

2.1 Le contestazioni proposte dalla ricorrente avverso il verbale di sopralluogo, con cui la stazione appaltante ha accertato la mancata rispondenza del piazzale offerto per la custodia dei veicoli rispetto alle specifiche tecniche indicate nel disciplinare di gara (punto A.2, “requisiti di capacità tecnico-organizzativa” lett. b), non possono essere prese in considerazione perché, come correttamente replica la difesa erariale, il verbale è atto pubblico fidefacente in quanto redatto da pubblici ufficiali nell’esercizio delle proprie funzioni (art. 2700 c.c.). Esso pertanto può essere contestato solo mediante proposizione della querela di falso ex art. 77 c.p.a. (C.d.S. V, 4 gennaio 2011, n.11; T.A.R. Campania-Napoli I, 22 dicembre 2014 n. 6905; T.A.R. Sicilia-Catania I, 12 luglio 2011 n. 1750).

La ricorrente non ha proposto la querela né ha chiesto termine per proporla e, pertanto, le deduzioni in proposito sono inammissibili ed altrettanto inammissibile è la richiesta di verificazione.

2.2 È inconferente la circostanza che la ricorrente abbia già svolto il servizio in precedenza, e precisamente dall’anno 2010 all’anno 2015, utilizzando l’area di cui si tratta poiché è ragionevole ritenere che il decorso del tempo ne abbia modificato lo stato di fatto, mentre successivamente il servizio è stato svolto dalla stessa ricorrente utilizzando un’area diversa. È vero che essa dichiara di avere trasferito la depositeria, nell’anno 2018, entro l’area oggetto della presente controversia ma la stazione appaltante dichiara di non avere ricevuto tale comunicazione e la ricorrente non ne fornisce prova. La circostanza non può dunque ritenersi sussistente e perciò anche il secondo motivo deve quindi essere respinto.

2.3 Il terzo motivo di ricorso non merita miglior sorte poiché nella fattispecie in esame non viene in rilievo il dovere di soccorso istruttorio. Quest’ultimo istituto ha funzione di rimediare a carenze documentali riguardanti la dimostrazione, da parte dei concorrenti nelle gare per l’affidamento dei contratti pubblici, del possesso dei requisiti partecipativi indicati dalla lex specialis. Nella fattispecie però, come correttamente deduce la difesa erariale, si discute circa la radicale mancanza di alcuni requisiti di idoneità tecnica dell’offerta previsti dal disciplinare di gara ai fini della corretta esecuzione del contratto oggetto di procedura. Viene cioè in rilievo non una carenza documentale, ma una carenza sostanziale che determina la difformità dell’offerta dalle specifiche tecniche richieste dalla stazione appaltante e, in ultima analisi, l’offerta di aliud pro alio che non è in alcun modo sanabile a posteriori. In assenza di proposizione di querela di falso è poi irrilevante anche la censura relativa alla mancata partecipazione della ricorrente in sede di sopralluogo.

2.4 Il quarto motivo è inammissibile poiché il suo eventuale accoglimento, stante le carenze dei requisiti idoneativi accertate nel verbale di sopralluogo, non apporterebbe utilità alla ricorrente.

3. Per le sopraesposte ragioni il ricorso deve quindi essere respinto.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico della ricorrente, come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) a favore del Ministero dell’Interno e di € 2.000,00 (duemila/00) a favore dell’Agenzia del Demanio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in video conferenza secondo quanto disposto dall’articolo 25, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con l’intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore

Nicola Fenicia, Consigliere

     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Alessandro Cacciari   Rosaria Trizzino

IL SEGRETARIO

 

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto