27/07/2021 – Sentenza Tar Lazio, Roma, sez. II ter, 12 luglio 2021, n. 8297: l’utilizzo della denominazione parafarmacia e di una croce di diverso colore, come il colore blu, non è vietata dalle fonti normative e non genera confusione nei consumatori.

TAR Lazio, sez. II ter, 12/7/2021 n. 8297

L’utilizzo della denominazione parafarmacia e di una croce di diverso colore, come il colore blu, non è vietata dalle fonti normative e non genera alcuna confusione nei consumatori ai fini dell’individuazione della esatta tipologia di servizio.

E’ vietato l’utilizzo di denominazioni e simboli che siano potenzialmente idonei ad indurre i consumatori in equivoco circa la natura di farmacia dell’esercizio e che deve ritenersi senz’altro tale il contestuale utilizzo della denominazione “farmacia” e della croce di colore verde; al contrario, l’utilizzo della denominazione “parafarmacia” e di una croce di diverso colore, come il colore blu, da un lato, non è vietata dalle fonti normative, e dall’altro, non risulta nemmeno idonea ad ingenerare alcuna confusione nei consumatori ai fini dell’individuazione della esatta tipologia di servizio. Pertanto, nel caso di specie, è illegittima la determinazione dirigenziale con cui Roma Capitale ha deciso di non autorizzare l’installazione dell’insegna a bandiera con il simbolo della croce contenente la scritta “parafarmacia” presentata dal una farmacista, titolare della parafarmacia, in quanto indicativo delle sole farmacie è il simbolo “croce” di colore verde e non il simbolo “croce” di altri colori, tanto più quando lo stesso sia unito, come nel caso di specie, alla denominazione “parafarmacia”.

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