23/07/2021 – Imposta di soggiorno e responsabilità contabile

Nella Sentenza n. 206 dell’8 giugno 2021 della Corte dei conti Emilia-Romagna, la Sezione osserva che non rilevano le modifiche alla disciplina dell’Imposta di soggiorno apportate dall’art. 180 del Dl. n. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020, innanzitutto poiché dette disposizioni, introdotte dal Legislatore dell’emergenza nel 2020, non hanno efficacia retroattiva. La Sezione evidenzia che l’art. 180, del Dl. n. 34/2020, novellando l’art. 4 del Dlgs. n. 23/2011, con l’inserimento del comma 1-ter, ha previsto che “il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’Imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del Contributo di soggiorno […] con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della Dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal Regolamento comunale […] Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del Responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’importo dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa […]”. Antecedentemente alla modifica legislativa sopra riportata, la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, nonché della Corte dei conti, riconosceva la sottoposizione dei gestori di strutture alberghiere per omesso riversamento di imposte di soggiorno, in ragione della loro qualificazione di agenti contabili.

Orbene, anche a seguito della novella, il cliente della struttura, e non quest’ultima, è soggetto passivo dell’Imposta di soggiorno e, pur essendo stata depenalizzata la condotta illecita del gestore della struttura alberghiera, nulla è cambiato in ordine alla sua responsabilità contabile per omesso riversamento dell’imposta di soggiorno.

Invero, il gestore della struttura alberghiera deve provvedere all’incasso della Tassa di soggiorno, accantonandola, e successivamente deve versarla al Comune. In tal modo, anche se è qualificato dalla novella come Responsabile d’imposta, per le somme a destinazione pubblica, incamerate all’atto del soggiorno in albergo dei clienti, resta confermato l’obbligo a suo carico di riversarle nelle casse dell’Ente Locale. Questa ricostruzione è in linea con il Principio di diritto enunciato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, con la Sentenza n. 22/2016, sull’obbligo di riversamento di tali somme (“I soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati – sulla base dei Regolamenti comunali previsti dall’art. 4, comma 3 del Dlgs. n. 23/2011 – della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell’Imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta”). Infatti, viene ribadito che le somme pagate o da pagare al gestore a titolo di imposta sono, fin dal momento della consegna da parte dei soggetti obbligati, numerario pubblico e, quindi, entrano immediatamente nel patrimonio del Comune.

Da quanto sopra esposto, consegue che il gestore di una struttura alberghiera è legato al Comune da un rapporto di servizio, corredato da specifici obblighi azionabili innanzi al Giudice contabile. Pertanto, anche a prescindere dal fatto che una fattispecie sia stata posta in essere antecedentemente all’entrata in vigore della modifica legislativa apportata con il Dl. n. 34/2020, deve affermarsi la giurisdizione della Corte dei conti a conoscere della controversia.

Tuttavia, la Sezione sottolinea che poiché i Regolamenti comunali affidano al gestore della struttura ricettiva (o albergatore) attività obbligatorie e funzionali alla realizzazione della potestà impositiva dell’Ente Locale, tra detto soggetto ed il Comune si instaura un rapporto di servizio pubblico con compiti prevalentemente contabili, completamente estraneo da quello tributario sebbene al medesimo necessariamente funzionalizzato. A ciò si aggiunge la considerazione che, ai fini del giudizio sulla responsabilità dei contabili, non viene in rilievo soltanto l’obbligo di restituire il denaro o i beni pubblici di cui vi è stato maneggio, ma, più in generale, rileva l’inosservanza da parte dell’agente contabile di tutti gli obblighi propri del servizio, in quanto tale inosservanza abbia determinato o concorso a determinare il danno al cui ristoro l’azione mira. Infatti, il contabile riveste una posizione di garanzia qualificata, con la conseguenza che la prova della condotta causativa di danno è raggiunta qualora risulti la violazione degli obblighi di servizio in assenza di ragionevole giustificazione.

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