20/07/2021 – Anticipazione di Tesoreria

Nella Delibera n. 109 del 2 luglio 2021 della Corte dei conti Emilia Romagna, la Sezione chiarisce che la circostanza che un Comune abbia contratto anticipazioni di Tesoreria per periodi non brevi e per importi che rimangono significativi, rischia di trasformare tale istituto da strumento di correzione degli squilibri temporali tra riscossioni e pagamenti in una forma d’indebitamento vero e proprio, gestito in alternativa al debito commerciale. Tale operazione, quando si verifica senza soluzione di continuità, costituisce comportamento difforme dai criteri della sana e prudente gestione finanziaria e, per l’assenza del presupposto della temporaneità del deficit di cassa, rappresenta un sintomo di violazione della “regola aurea” di destinazione dell’indebitamento alle spese d’investimento.

Nel valutare positivamente quanto riportato con la Risposta istruttoria in merito al mancato ricorso all’anticipazione nelle successive annualità, la Sezione non può comunque esimersi dal rammentare che l’art. 222 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), e l’art. 3, comma 17, della Legge n. 350/2003, consentono il ricorso all’anticipazione di Tesoreria, che è una forma di contrazione di debito a breve termine sottratta ai limiti di destinazione alle spese di investimento posti dall’art. 119, comma 6, della Costituzione, esclusivamente per “superare una momentanea carenza di liquidità” e finalizzato a fronteggiare improrogabili e, comunque, momentanee esigenze di cassa.

In particolare, l’art. 222 del Tuel prevede che il Tesoriere, a seguito di richiesta dell’Ente corredata da una Deliberazione della Giunta comunale, possa concedere anticipazioni di Tesoreria entro il limite massimo di legge delle entrate riferite ai primi 3 Titoli, accertate nel penultimo anno precedente la richiesta; sulla somma concessa in anticipazione maturano interessi passivi per il periodo nel quale essa viene effettivamente utilizzata. 

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